Concorso per 1 personale non dirigenziale (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 15-10-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (Scad. 30-10-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, di qualificata professionalita' nelle discip ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-10-2021
Data Scadenza bando 30-10-2021
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 30-10-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, di qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area funzionale III, con talune riserve.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che  sostituisce  l'art.  52  del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e  in  particolare
l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso
di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e
attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le
predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e
professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di
selezione delle risorse umane; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la  legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
disabili; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata  legge
n. 104 del 1992; 
    Atteso   che   dal   prospetto    informativo    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, riferito  al  31  dicembre  2020  -
riepilogativo della situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - con riferimento alla quota  di  riserva  di  cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta  una  scopertura
di  personale,  per  la  quale  l'Amministrazione  intende  prevedere
un'apposita riserva di posti nell'ambito della procedura selettiva di
cui al presente bando, determinata in una unita' di personale,  ferma
restando la verifica  dell'effettiva  entita'  della  scopertura,  in
riferimento al personale di area III, ad  esito  della  procedura  di
ricognizione e trasferimento del personale dal  Dipartimento  per  le
risorse   umane,   finanziarie    e    strumentali    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto-legge  n. 1/2020,
tuttora in corso; 
    Atteso   che   dal   prospetto    informativo    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, riferito  al  31  dicembre  2020  -
riepilogativo della situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - la quota di riserva di  cui  all'art.  18  della
legge 12 marzo 1999,  n.  68,  risulta  coperta,  ferma  restando  la
verifica della copertura  della  predetta  quota  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sui vincitori; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale»; 
    Visto il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,  recante
«Istituzione e disciplina del servizio  civile  universale,  a  norma
dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n.  106»  e,  in  particolare,
l'art. 18; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia»,   ed   in
particolare l'art. 42; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione  18  maggio
2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il d.d.g. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e'  stato
emanato  il  «Regolamento  in  materia  di  rimborso  dei  costi   di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di  accesso
nell'ambito   dei   procedimenti   di   competenza   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi  dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   «Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  ed  in  particolare
l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005, n. 68, concernente il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»: 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15  marzo  1997,  n.  59,  contenente  «Delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa»; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante  delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
riguardante il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
novembre 2000, recante  «Determinazione  delle  classi  delle  lauree
specialistiche»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,   recante   la
determinazione delle classi di laurea magistrale; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  9  luglio  2009,   recante
l'equiparazione tra diplomi di  lauree  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali, ai fini della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70,  le
scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e seguenti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 aprile 2019, n.  331,  adottato  in  attuazione  del
comma 107 della citata legge n. 228/2012; 
    Vista la legge 20  dicembre  2010,  n.  240,  recante  «Norme  in
materia di organizzazione delle Universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario»; 
    Vista la circolare della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
- Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad
oggetto «Valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei  titoli
universitari previsti dall'art.  3  del  regolamento  in  materia  di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»; 
    Vista la vigente disciplina di legge in materia  di  equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1; 
    Vista la direttiva della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
- Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; 
    Vista la direttiva della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
- Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; 
    Vista la circolare della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
- Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente  «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile  2018  del  Ministro  della
funzione   pubblica,   recante   le   «Linee   guida   di   indirizzo
amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente   in
materia,  in  attuazione  dell'art.  35,  comma  5.2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata  dall'  art.
1, comma 2, lettera a)  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
istituisce   il   Ministero   dell'istruzione   ed    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo  2020,  n.  12  ed  in  particolare
l'art. 3 del decreto, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 4,
lettera d) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai sensi del quale
«Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,  e'
trasferito, in via transitoria, al  Ministero  dell'istruzione.  Fino
alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali  non  generali
della Direzione generale del personale, del bilancio  e  dei  servizi
strumentali  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2021, il Ministero dell'universita'
e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo  Dipartimento  per
le risorse umane, finanziarie e strumentali, che  gestisce  anche  il
personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4.
Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresi' a
svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca,  i
compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per gli anni  2020
e  2021,  quali  strutture  di  servizio,  secondo  quanto   previsto
dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   165,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto l'art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ai
sensi  del  quale  «Il  Ministero  dell'istruzione  e  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire  apposite
procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il  31  dicembre
2021, a valere sulle facolta'  assunzionali  pregresse,  relative  al
comparto funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il  cui
utilizzo  e'  stato  gia'  autorizzato  in   favore   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  A  tal  fine,  le
predette facolta' assunzionali si intendono riferite  rispettivamente
al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e  della
ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di  cui  al
comma  3-bis,  ferma  restando  l'attribuzione  al   solo   Ministero
dell'istruzione delle facolta'  assunzionali  relative  al  personale
dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»; 
    Visto l'art. 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
secondo  cui  «Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
autorizzato,  per  il  biennio  2021/2022,  nel  rispetto  del  piano
triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  della  vigente  dotazione
organica, a bandire una o piu' procedure concorsuali  pubbliche,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di  un  contingente  massimo  di
personale pari a cinquantasei unita'  da  inquadrare  nell'area  III,
posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. Le assunzioni
di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'art. 35, comma
4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»; 
    Visto l'art. 1, commi 938  e  seguenti,  della  citata  legge  30
dicembre 2020, n. 178, secondo cui «le procedure concorsuali  di  cui
al comma 937 sono rivolte  a  soggetti  in  possesso  di  qualificata
professionalita'  nelle   discipline   scientifiche,   economiche   e
giuridiche», individuati sulla base dei requisiti di partecipazione e
secondo le modalita' di cui alla medesima norma; 
    Visto l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, secondo cui «Il Ministero dell'universita' e  della  ricerca  e'
autorizzato ad assumere, nei limiti della  dotazione  organica  e  in
aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° gennaio 2022,  attraverso  le  procedure  concorsuali
pubbliche e con le modalita' di cui all' art.  1,  comma  938,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di  personale  da
inquadrare  nell'area  III,  posizione  F1,  del  comparto   funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato
in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo  dell'  art.  1,
comma 939, della legge n. 178 del 2020»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto  il  piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca  per
il  triennio   2020-2022,   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
100 del 14 agosto 2020; 
    Visti i  vigenti  C.C.N.L.  del  personale  non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «comparto funzioni centrali»; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  Quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  - contratto   n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art.  249,  rubricato  «Semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali delle pubbliche  amministrazioni»,  come  successivamente
modificato dall'art. 25 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico-scientifico il 29 marzo 2021; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea triennale (L) il titolo accademico, di  durata  triennale,
conseguito ai sensi del decreto ministeriale  22  dicembre  2004,  n.
270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto  ministeriale  n.  270/2004;  per
laurea magistrale (LM), il titolo  accademico  a  ciclo  unico  della
durata  di  cinque  anni  o  di  sei  anni,  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
    Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  un   concorso
pubblico,   per   titoli   ed   esami,   per   il   reclutamento   di
complessive centoventicinque unita' di personale non dirigenziale, di
qualificata   professionalita'   nelle    discipline    scientifiche,
economiche e giuridiche, da inquadrare  nella  III  area  funzionale,
posizione economica F1, in osservanza a quanto  disposto  dal  citato
art. 1, commi 937 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n.  178  e
dall'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
nel rispetto della normativa sul  reclutamento  del  personale  nelle
pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive centoventicinque unita' di personale  non
dirigenziale,  di  qualificata  professionalita'   nelle   discipline
scientifiche,  economiche  e  giuridiche,  da  inquadrarsi  nell'area
funzionale  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto   funzioni
centrali, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca. 
    2. I complessivi centoventicinque posti sono cosi' ripartiti: 
      ottantacinque unita', da inquadrare nell'area  funzionale  III,
posizione  economica  F1,  profilo  di   funzionario   amministrativo
- giuridico  - contabile  (codice  concorso  01),  di  cui  un'unita'
riservata, ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      dieci unita', da inquadrare nell'area funzionale III, posizione
economica F1, profilo di  funzionario  per  la  comunicazione  e  per
l'informazione (codice concorso 02); 
      trenta unita',  da   inquadrare   nell'area   funzionale   III,
posizione  economica   F1,   profilo   di   funzionario   informatico
- statistico (codice concorso 03). 
                               Art. 2 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di  preferenza
si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art.  3,  comma  7,
della legge 15 maggio 1997, n.  127,  come  modificato  dall'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di  cui  all'art.  73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    2. Si applica la  riserva  di  posti  a  favore  delle  categorie
protette ai sensi dell'art. 3 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
determinata in una unita' di personale, da inquadrare con il  profilo
di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, ferma restando
la verifica  dell'effettiva  entita'  della  scopertura  della  quota
d'obbligo all'atto di formulazione delle graduatorie di cui  all'art.
13. 
    3. Si applicano, inoltre, le riserve di cui agli  articoli  1014,
comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, concernente il  Codice  dell'ordinamento  militare,  nei
limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 
    4. Le riserve di posti, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione delle graduatorie di cui all'art.  13  nel  limite
massimo del 50 per  cento  dei  posti.  La  predetta  percentuale  e'
prioritariamente destinata alle quote di riserva  obbligatoria  e  in
subordine alla quota di riserva facoltativa. 
    5. Ai fini della compilazione delle graduatorie di  cui  all'art.
13, a parita' di merito, vengono valutati i titoli di  preferenza  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    7. Costituisce, altresi', titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73,  comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    8. Costituisce titolo di preferenza lo svolgimento  del  servizio
civile universale completato senza demerito, ai sensi  dell'art.  18,
comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 
    9. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    10. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    11.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli  di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      f) diploma di  laurea  del  vecchio  ordinamento  (DL),  laurea
magistrale  (LM)  oppure  laurea  specialistica  (LS)  rilasciati  da
Universita'  statali  e  non  statali   accreditate   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, nelle classi appresso indicate,  in
ordine a ciascun profilo professionale: 
        codice  01   -   funzionario   amministrativo   -   giuridico
- contabile: 
          laurea  magistrale  (LM):  LMG-01   Giurisprudenza;   LM-16
Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-52 Relazioni internazionali;
LM-56 Scienze dell'economia;  LM-62  Scienza  della  politica;  LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per
l'ambiente e la cultura; LM-77  Scienze  economiche-aziendali;  LM-81
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca
sociale; LM-90 Studi europei o laurea specialistica (LS) o diploma di
laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi  del  decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti  tra
le lauree del V.O. secondo la normativa vigente; 
        codice  02  -  funzionario  per  la   comunicazione   e   per
l'informazione: 
          laurea magistrale  (LM):  LM-14  Filologia  moderna;  LM-19
Informazione e sistemi editoriali; LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione  e  la
cooperazione; LM-39 Linguistica; LM- 43 Metodologie informatiche  per
le  discipline  umanistiche;  LM-50  Programmazione  e  gestione  dei
servizi educativi; LM- 51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali;
LM-56 Scienze  dell'economia;  LM-57  Scienze  dell'educazione  degli
adulti e della formazione continua; LM-59 Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e  pubblicita';  LM-62  Scienze  della  politica;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;  LM-65  Scienze  dello
spettacolo    e    produzione     multimediale;     LM-77     Scienze
economico-aziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-81 Scienze per  la
cooperazione allo sviluppo; LM- 85 Scienze  pedagogiche;  LM-  85-bis
Scienze della formazione primaria; LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; LM-88 Sociologia e ricerca  sociale;  LM-90  Studi  europei;
LM-91 Tecniche e metodi  per  la  societa'  dell'informazione;  LM-92
Teorie   della   comunicazione;   LM-93    Teorie    e    metodologie
dell'e-learning   e   della   media   education;   LM-94   Traduzione
specialistica  e  interpretariato;  LMG/01  Giurisprudenza  o  laurea
specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio  ordinamento  (DL)
equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  7  ottobre  2009,  n.  233,
ovvero  titoli  equipollenti  tra  le  lauree  del  V.O.  secondo  la
normativa vigente; 
        codice 03 - funzionario informatico - statistico: 
          laurea magistrale (LM) : LM- 16 Finanza; LM- 17 Fisica; LM-
18 Informatica; LM-  19  Informazione  e  sistemi  editoriali;  LM-20
Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-23 Ingegneria civile;  LM-
26   Ingegneria   della   sicurezza;   LM-   27   Ingegneria    delle
telecomunicazioni; LM-28  Ingegneria  elettrica;  LM-  29  Ingegneria
elettronica;  LM-  31  Ingegneria  gestionale;  LM-   32   Ingegneria
informatica; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-  40
Matematica;  LM-  43  Metodologie  informatiche  per  le   discipline
umanistiche; LM- 44 Modellistica matematico-fisica per  l'ingegneria;
LM- 66 Sicurezza informatica; LM- 82 Scienze  statistiche;  LM  -  83
Scienze statistiche attuariali  e  finanziarie;  LM-88  Sociologia  e
Ricerca  sociale;  LM-  91  Tecniche  e  metodi   per   la   societa'
dell'informazione; LM/DS01 Scienze della difesa e della  sicurezza  o
laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento
(DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del  9  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,
ovvero  titoli  equipollenti  tra  le  lauree  del  V.O.  secondo  la
normativa vigente. 
      g) Uno dei seguenti titoli post-universitari: 
        dottorato di ricerca oppure master universitario  di  secondo
livello   oppure    diploma    di    scuola    di    specializzazione
post-universitaria. 
        I candidati in possesso del titolo di studio sopra  citato  o
anche  di  eventuali  titoli  accademici  rilasciati  da   un   Paese
dell'Unione europea o da un  Paese  terzo  sono  ammessi  alle  prove
concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto  da  un  Ateneo
italiano con  proprio  provvedimento  o  dichiarato  equivalente  con
provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento  della   funzione   pubblica,   sentito   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata  attivata
la predetta procedura di equivalenza.  La  procedura  di  equivalenza
puo' essere attivata anche dopo lo svolgimento della  prova  orale  e
l'effettiva attivazione  deve  comunque  essere  comunicata,  a  pena
d'esclusione  dal  concorso,  prima  dell'espletamento  della   prova
scritta. Fino a quel momento, il candidato  in  possesso  del  titolo
estero e' ammesso con riserva  alle  prove  del  concorso  in  attesa
dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento del direttore generale del personale,  del  bilancio  e
dei servizi strumentali. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva a ciascuna fase concorsuale. 
                               Art. 5 
 
Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di  presentazione  della
                               domanda 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sulla     piattaforma     digitale     disponibile     all'indirizzo:
https://concorsi.mur.gov.it    raggiungibile    anche    dal     sito
istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
    2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per  via
telematica, attraverso il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo  elettronico  disponibile  sulla
piattaforma digitale di cui al  comma  1,  previa  registrazione  del
candidato  sulla  medesima  piattaforma.  Per  la  partecipazione  al
concorso, il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    3.  I   candidati   possono   presentare   istanza   on-line   di
partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui  al  comma  2,
entro le ore 18,00 del 30 ottobre 2021. Sono accettate esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu'  invii,  si  terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 
    5. La presentazione della domanda per via telematica  costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    6. Ciascun candidato puo' presentare domanda di partecipazione in
ordine ad uno soltanto tra i profili elencati dall'art. 1. 
                               Art. 6 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve  dichiarare,
sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome ed il nome, la data, il comune,  la  provincia  e
l'eventuale Stato estero  di  nascita,  nonche'  il  codice  fiscale,
l'indirizzo di residenza  (via,  numero  civico,  comune,  codice  di
avviamento postale); 
      b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici  nello  Stato  di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  le  ragioni  del   mancato
godimento dei diritti civili e politici; 
      d) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      f) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      g)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      h) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, in ordine
a ciascun  profilo  professionale,  alla  lettera  f),  comma  1  del
precedente art. 3,  con  l'indicazione  dell'Universita'  che  lo  ha
rilasciato, della votazione riportata e della data in  cui  e'  stato
conseguito,  nonche'  gli  estremi  dell'eventuale  provvedimento  di
equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso; 
      i) il titolo posseduto, tra quelli indicati  alla  lettera  g),
comma 1, del precedente art. 3,  con  l'indicazione  dell'Universita'
che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, nonche'
gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione ovvero  che
la procedura di equiparazione e' in corso; 
      j) il profilo professionale per il quale concorre,  tra  quelli
indicati all'art. 1 del presente bando; 
      k) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese; 
      l) di possedere eventuali titoli da sottoporre  a  valutazione,
ai sensi del successivo art. 11; 
      m) di possedere adeguate conoscenze informatiche e digitali; 
      n) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente  art.  2  del  presente
bando; 
      o)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle prove di esame; 
      p) di aver preso visione di tutti  gli  articoli  del  bando  e
delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di  aver  letto  e
compreso l'informativa sulla privacy presente  sulla  piattaforma  di
presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1 e  richiamata
all'art. 18 del bando; 
      q) di autorizzare il titolare ed i responsabili al  trattamento
dei  dati  personali,  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti   della
sopracitata informativa sulla  privacy,  del  regolamento  27  aprile
2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  cd.
«GDPR» e del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  nonche'
all'utilizzo,   da   parte   del    Ministero    dell'istruzione    e
dell'affidatario  del  servizio,  del  proprio  indirizzo  di   posta
elettronica certificata (PEC) indicato in domanda,  presso  il  quale
saranno eseguite  tutte  le  comunicazioni  urgenti  e  le  notifiche
personali inerenti alla procedura selettiva. 
    2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi  compresa  la  perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non
veritiere.  La  mancata  esclusione  dalle   fasi   concorsuali   non
costituisce, in ogni caso,  requisito  della  regolarita',  ne'  sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Ai  fini  delle  comunicazioni  relative  al  concorso,  nella
domanda di ammissione occorre, altresi', inserire  il  domicilio  (se
diverso dalla residenza), un recapito  telefonico,  un  indirizzo  di
posta  elettronica  ordinaria  (PEO)  ed  un   indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) intestato al candidato. 
    4.    Il    candidato    dovra'    tempestivamente     comunicare
all'Amministrazione,  utilizzando  le  apposite  funzionalita'  della
piattaforma di cui all'art. 5, comma  1,  ogni  eventuale  variazione
dell'indirizzo   di   posta   elettronica   (PEC   e   PEO)   nonche'
dell'indirizzo di residenza e/o  di  domicilio  che  sia  intervenuta
successivamente all'inoltro della domanda. 
    Con le stesse  modalita',  il  candidato  dovra'  tempestivamente
comunicare  eventuali,  ulteriori,  variazioni   relative   ai   dati
dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile  per  la
presentazione della  domanda,  i  dati  concernenti  i  requisiti  di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    6. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso. 
    7.  Per  ogni  richiesta  di  assistenza  il   candidato   dovra'
utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito
modulo presente nella home page della piattaforma di cui all'art.  5,
comma 1. 
    8. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione. 
                               Art. 7 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova scritta, da personale individuato dall'Amministrazione. 
    2.  Il  candidato  diversamente  abile  deve  specificare,  nella
domanda di partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  della
prova scritta. Lo stato di disabilita'  dovra'  essere  attestato  da
apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione   medico   legale
dell'A.S.L. di riferimento o  da  struttura  pubblica  equivalente  e
trasmessa,  con  le  modalita'  indicate  nella  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, contestualmente alla domanda  di  partecipazione
al concorso ovvero entro un congruo termine e comunque  non  oltre  i
venti giorni successivi alla data di pubblicazione delle  graduatorie
provvisorie di cui all'art. 13. 
    3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso,  prende  visione  dell'informativa  sulla
privacy di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  p)  ed  autorizza  il
titolare ed  i  responsabili  al  trattamento  dei  dati  concernenti
l'eventuale presenza  di  disabilita',  anche  temporanee  (categorie
particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR). 
    4. La dichiarazione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo
dovra' esplicitare le limitazioni che  la  disabilita'  determina  in
funzione delle prove di concorso. La concessione ed  assegnazione  di
ausili e/o  tempi  aggiuntivi  ai  candidati  che  ne  abbiano  fatto
richiesta  sara'  determinata   ad   insindacabile   giudizio   delle
commissioni esaminatrici sulla scorta della documentazione esibita  e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il  mancato  inoltro  di
tale   documentazione,   nei   tempi   richiesti,   non   consentira'
all'Amministrazione  di  organizzarsi  per   tempo   e   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    5.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  di  cui  al  comma  2,  che
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi  aggiuntivi,
potranno  essere  segnalate  secondo  le  modalita'  indicate   nella
piattaforma di cui all'art. 5, comma 1. 
                               Art. 8 
 
           Comunicazioni ai candidati e diario delle prove 
 
    1.  Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario delle prove ed il loro esito, e' effettuata attraverso  la
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    2. La  data  ed  il  luogo  di  svolgimento  delle  prove,  nelle
modalita' sopra indicate, sono resi disponibili almeno  dieci  giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel
luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli
effetti. 
    3. Le informazioni personali  relative  allo  svolgimento  ed  ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili  sulla
piattaforma  digitale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,   all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le  credenziali  fornite
al momento dell'autenticazione. 
                               Art. 9 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, del bilancio e dei  servizi  strumentali,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, ed in conformita' ai principi dettati  dall'art.
35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sara'  nominata  una  commissione  esaminatrice  competente  per
ciascun codice di concorso di cui all'art. 1 del presente  bando,  ai
sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del  segretario  di  ciascuna
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   delle
commissioni esaminatrici o con successivo provvedimento. 
    3. Ciascuna commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti in lingua  straniera  e
da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i  risultati  delle
prove ai  candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di  concorso.  Le
commissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
e/o mediante strumenti di  videoconferenza,  garantendo  comunque  la
sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo   la
normativa vigente. 
                               Art. 10 
 
                  Fasi della procedura concorsuale 
 
    1. La procedura  concorsuale,  in  ordine  a  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi: 
      a) valutazione dei  titoli  -  punteggio  massimo  attribuibile
30/30; 
      b) prova orale - punteggio massimo attribuibile 30/30; 
      c)  attivita'  di  lavoro  e  formazione  -  punteggio  massimo
attribuibile 30/30; 
      d) prova scritta - punteggio massimo attribuibile 30/30. 
    2. Ciascuna commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  relativi
punteggi. 
    3. L'assenza alle prove concorsuali, qualunque ne sia  la  causa,
anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la
tutela   della   salute   pubblica   a   fronte   della    situazione
epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 
    4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali  verranno  rese
note mediante apposito avviso, da pubblicarsi  sulla  piattaforma  di
cui all'art. 5,  comma  1,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data
stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
    5.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  delle  prove  verranno  definite  dalle  commissioni  e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da  pubblicarsi  sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    6. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia  riserva  in
ordine al possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  dal
bando. 
                               Art. 11 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio
da attribuire ai titoli e' espresso in trentesimi. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando e devono  essere
dichiarati nella domanda di ammissione. I  titoli  non  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno  presi
in considerazione. 
    3. Le commissioni valutano solo i titoli  completi  di  tutte  le
informazioni  necessarie  per  la  valutazione,  sulla   base   delle
dichiarazioni rese dal  candidato  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai  titoli
dichiarati. 
    5. Gli elenchi dei  candidati,  stilati  per  ciascun  codice  di
concorso  di  cui  all'art.  1,  con  l'indicazione   del   punteggio
conseguito  e  dell'ammissione  alla  prova   orale,   vengono   resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6. I titoli valutabili non possono  superare  il  valore  massimo
complessivo di punti 30, ripartiti tra titoli accademici e di  studio
(massimo 10 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo  20
punti complessivi), sulla base dei punteggi  attribuibili  a  ciascun
titolo, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella A. 
    7. I titoli di  studio  universitari,  ai  quali  possono  essere
attribuiti complessivamente 10 punti, sono valutabili  esclusivamente
se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, Universita'
non statali legalmente riconosciute,  nonche'  istituzioni  formative
pubbliche  o  private,  autorizzate  e/o  accreditate  dal  Ministero
dell'universita' e della  ricerca,  costituite  anche  in  consorzio,
ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se  riconosciuti
equivalenti secondo la normativa vigente. 
    8. Le  abilitazioni  professionali,  per  le  quali  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono  valutate  solo
se conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere  il
quale e' stato  richiesto  uno  dei  titoli  di  studio  universitari
richiesti dal bando per l'ammissione  al  concorso.  Le  abilitazioni
professionali conseguite all'estero saranno valutate ove riconosciute
equivalenti secondo la normativa vigente. 
    9. Per la valutazione dei titoli di carriera e  di  servizio,  ai
quali  possono  essere  attribuiti  complessivamente  10  punti,   in
aggiunta ai criteri individuati nell'allegata tabella A, si applicano
i seguenti principi: 
      a) le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato; 
      c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine  di  ciascun  rapporto  di  lavoro  subordinato,  di
consulenza o di collaborazione professionale,  saranno  valutati,  in
carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del  mese;  in
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 
                               Art. 12 
 
                             Prova orale 
 
    1. Sono ammessi alla prova orale tutti i  candidati  che  avranno
riportato, nella valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  11,  una
votazione minima pari a 21/30 (ventuno/trentesimi). Ove il numero  di
candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte
il numero dei posti messi a concorso, per  ciascun  profilo,  saranno
ammessi alla prova orale, nel rispetto  dell'ordine  della  votazione
attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del  numero
pari a quattro volte i posti messi a concorso  per  ciascun  profilo.
Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito  un  punteggio
uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione  secondo
il suddetto criterio. 
    2. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla  medesima  prova,  ed  il  diario  recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di  cui  all'art.  1,
sulla piattaforma di cui all'art. 5  comma  1,  almeno  dieci  giorni
prima del suo svolgimento. Tale avviso avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    3. La prova orale, distinta per codice di concorso,  consiste  in
un colloquio interdisciplinare, nell'ambito del quale e'  valorizzato
il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonche' di
un'adeguata conoscenza della lingua inglese, ed e' volta ad accertare
la preparazione e la  capacita'  professionale  dei  candidati  sulle
seguenti materie: 
      codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile: 
        a) diritto  costituzionale;  b)  diritto  amministrativo;  c)
diritto civile, con particolare riferimento alle  obbligazioni  e  ai
contratti; d) diritto dell'Unione europea;  e)  elementi  di  diritto
penale, con particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica
amministrazione; f) diritto  del  lavoro  pubblico,  con  particolare
riferimento  alla  responsabilita'  dei   pubblici   dipendenti;   g)
contabilita' pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni;  i)  elementi  di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
      codice  02  -  funzionario   per   la   comunicazione   e   per
l'informazione: 
        a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi  di
diritto dell'Unione europea;  e)  elementi  di  diritto  penale,  con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica  amministrazione;
f)  elementi  di  diritto  del  lavoro  pubblico,   con   particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) teoria e
tecniche della comunicazione pubblica; h) comunicazione e  marketing;
i)  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali;  l)
normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione  della
corruzione e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione;  m)
pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti  della  professione  e
strumenti  operativi;  n)  legislazione  relativa  all'attivita'   di
informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management
delle pubbliche amministrazioni; p) elementi  di  organizzazione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
      codice 03 - funzionario informatico - statistico: 
        a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi  di
diritto dell'Unione europea;  e)  elementi  di  diritto  penale,  con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica  amministrazione;
f)  elementi  di  diritto  del  lavoro  pubblico,   con   particolare
riferimento  alla  responsabilita'  dei   pubblici   dipendenti;   g)
organizzazione  e  management  delle  pubbliche  amministrazioni;  h)
elementi di organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca;  i)  norme   in   materia   di   amministrazione   digitale,
e-government   e   dematerializzazione;   l)   metodi   di   analisi,
presentazione e previsione delle tendenze fondamentali  individuabili
in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli
strumenti  software  necessari  all'elaborazione;  m)  metodologie  e
strumenti di Project Management,  con  particolare  riferimento  alla
data science; n) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla
Data Privacy;  o)  semantica  ed  ontologie  per  la  gestione  delle
informazioni; p)  Machine  Learning  e  servizi  cognitivi;  q)  Text
Mining, Natural Language Processing; r) cenni di architetture di reti
e dei sistemi di comunicazione con particolar  riferimento  al  cloud
computing e alle  connesse  tematiche  di  sicurezza;  s)  analisi  e
progettazione di sistemi informatici con  particolare  riferimento  a
sistemi di Data Mining  e  Business  Intelligence,  sistemi  web;  t)
tecniche e  metodi  di  dematerializzazione  e  digitalizzazione  dei
processi di business; u) tecniche statistiche  a  supporto  del  Data
Science. 
    4. La  prova  orale  si  svolgera'  in  presenza,  salvo  che  la
situazione epidemiologica  e  le  disposizioni  di  contenimento  del
contagio non lo consentano. In tal caso, la prova potra' svolgersi in
videoconferenza,  garantendo,  comunque,  l'adozione   di   soluzioni
tecniche   che    assicurino    la    pubblicita'    della    stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita'. 
    5. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della  prova  nella
data e nell'ora stabilite, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, e la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute   pubblica   a   fronte   della   situazione    epidemiologica
comporteranno l'esclusione dal concorso. 
    6. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
dai candidati che conseguono  un  punteggio  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
    7. Ciascuna commissione, prima dell'inizio di  ciascuna  sessione
della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli  candidati
per ciascuna delle materie di esame; tali  quesiti  sono  proposti  a
ciascun candidato con estrazione a sorte. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta,  ciascuna  commissione  esaminatrice   forma   l'elenco   dei
candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del   voto   da   ciascuno
riportato, che, sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario  di
ciascuna commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo  della
sede d'esame e pubblicato sulla piattaforma digitale di cui  all'art.
5, comma 1. 
    9.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione  e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 2. 
                               Art. 13 
 
      Graduatorie provvisorie. Attivita' di lavoro e formazione 
 
    1. Al termine dei lavori  di  ciascuna  commissione  esaminatrice
relativi alle fasi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10
e sulla base dei punteggi conseguiti, e' formata, per ciascun  codice
di concorso di cui all'art.  1,  una  graduatoria  provvisoria,  alla
quale si applica il primo periodo del comma 5-ter  dell'art.  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il direttore  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei
servizi strumentali, riconosciuta la regolarita' delle predette  fasi
procedimentali,  approva,  con  proprio   decreto,   le   graduatorie
provvisorie di cui al comma 1, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti. 
    3. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate, per ciascun codice
di concorso di cui all'art. 1,  sulla  piattaforma  digitale  di  cui
all'art.     5,     comma     1,      disponibile      all'indirizzo:
https://concorsi.mur.gov.it    raggiungibile    anche    dal     sito
istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    4. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di preferenza di cui all'art. 2 del presente bando,  gia'
espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al  concorso,
deve  presentare   o   far   pervenire,   utilizzando   le   apposite
funzionalita' della  piattaforma  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  i
relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella  dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli
di cui al comma 4, n. 18) ed al comma 5, lettera a) dell'art.  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la data di emissione. 
    5. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    6. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    7.  I  candidati  che   risultano   utilmente   collocati   nelle
graduatorie di cui al comma 1 sono assunti,  nel  limite  massimo  di
centoventicinque unita', nell'area III, posizione economica  F1,  del
comparto funzioni centrali, con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato della durata di centoventi giorni,  ai  fini  dello
svolgimento dell'attivita' di lavoro e  formazione,  ai  sensi  della
normativa legislativa e contrattuale vigente. 
    8. La formazione pratica accompagnera' quella  teorica  nell'arco
dell'intero percorso e fornira' agli interessati  gli  strumenti  per
poter affrontare le problematiche operative inerenti  alla  posizione
lavorativa  ricoperta  e  alle  attivita'  specialistiche  specifiche
nell'ambito della struttura di assegnazione. 
    9. Il periodo di attivita' di lavoro e formazione  e'  sottoposto
ad  una  valutazione  finale,  espressa  in   trentesimi.   Ai   fini
dell'ammissione alla successiva prova scritta, i  candidati  dovranno
riportare una votazione non inferiore a  21/30  (ventuno/trentesimi).
La votazione e' attribuita  a  ciascun  candidato  dalle  commissioni
esaminatrici, sulla base di una valutazione effettuata, ad esito  del
periodo  di  lavoro  e  formazione,  dal  direttore  generale   della
struttura cui fa  capo  l'ufficio  cui  il  candidato  e'  assegnato,
sentito il dirigente dell'ufficio medesimo. 
    10. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo determinato ai fini dello svolgimento dell'attivita' di  lavoro
e formazione, si applica  la  disciplina  normativa  prevista  per  i
lavoratori a tempo  determinato.  Ai  sensi  dell'art.  55  del  CCNL
funzioni centrali triennio 2016-2018,  sottoscritto  il  12  febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad  un  periodo  di  prova  fissato
nella durata di due settimane. 
                               Art. 14 
 
                            Prova scritta 
 
    1.  Entro  la  data  di  conclusione  del  contratto  di   lavoro
subordinato  a  tempo   determinato   ai   fini   dello   svolgimento
dell'attivita' di lavoro e formazione, si svolgera' la prova  scritta
di cui all'art. 10, comma 1, lettera d). 
    2. La prova si espletera' mediante il supporto di  strumentazione
informatica,  anche  con  l'avvalimento  delle  Universita'   e   del
Consorzio interuniversitario CINECA. 
    3. La prova,  distinta  per  i  codici  di  concorso  di  cui  al
precedente  art.  1,  la  cui  durata  sara'  stabilita  da  ciascuna
commissione, consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla,
con  predeterminazione  dei  relativi  punteggi,  ed  e'  diretta  ad
accertare la preparazione e la capacita' professionale dei  candidati
sulle seguenti materie: 
      codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile: 
        a) diritto  costituzionale;  b)  diritto  amministrativo;  c)
diritto civile, con particolare riferimento alle  obbligazioni  e  ai
contratti; d) diritto dell'Unione europea;  e)  elementi  di  diritto
penale, con particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica
amministrazione; f) diritto  del  lavoro  pubblico,  con  particolare
riferimento  alla  responsabilita'  dei   pubblici   dipendenti;   g)
contabilita' pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni;  i)  elementi  di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
      codice  02  -  funzionario   per   la   comunicazione   e   per
l'informazione: 
        a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi  di
diritto dell'Unione europea;  e)  elementi  di  diritto  penale,  con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica  amministrazione;
f)  elementi  di  diritto  del  lavoro  pubblico,   con   particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) teoria e
tecniche della comunicazione pubblica; h) comunicazione e  marketing;
i)  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali;  l)
normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione  della
corruzione e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione;  m)
pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti  della  professione  e
strumenti  operativi;  n)  legislazione  relativa  all'attivita'   di
informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management
delle pubbliche amministrazioni; p) elementi  di  organizzazione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
      codice 03 - funzionario informatico - statistico: 
        a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi  di
diritto dell'Unione europea;  e)  elementi  di  diritto  penale,  con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica  amministrazione;
f)  elementi  di  diritto  del  lavoro  pubblico,   con   particolare
riferimento  alla  responsabilita'  dei   pubblici   dipendenti;   g)
organizzazione  e  management  delle  pubbliche  amministrazioni;  h)
elementi di organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca;  i)  norme   in   materia   di   amministrazione   digitale,
e-government   e   dematerializzazione;   l)   metodi   di   analisi,
presentazione e previsione delle tendenze fondamentali  individuabili
in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli
strumenti  software  necessari  all'elaborazione;  m)  metodologie  e
strumenti di Project Management,  con  particolare  riferimento  alla
data science; n) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla
Data Privacy;  o)  semantica  ed  ontologie  per  la  gestione  delle
informazioni; p)  Machine  Learning  e  servizi  cognitivi;  q)  Text
Mining, Natural Language Processing; r) cenni di architetture di reti
e dei sistemi di comunicazione con particolar  riferimento  al  cloud
computing e alle  connesse  tematiche  di  sicurezza;  s)  analisi  e
progettazione di sistemi informatici con  particolare  riferimento  a
sistemi di Data Mining  e  Business  Intelligence,  sistemi  web;  t)
tecniche e  metodi  di  dematerializzazione  e  digitalizzazione  dei
processi di business; u) tecniche statistiche  a  supporto  del  Data
Science. 
      a) La prova scritta e' valutata in trentesimi e  si  intendera'
superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
      b) Nel corso della prova scritta, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  le  commissioni  esaminatrici   deliberano   l'immediata
esclusione dal  concorso.  L'utilizzo  di  materiale  e/o  testi  non
consentiti comporta l'immediata esclusione dal concorso. 
      c) In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,
potranno   essere   adottate   specifiche   misure    di    sicurezza
anti-contagio, le quali saranno rese note sulla  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1 del presente bando. 
      d) La correzione degli elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurino  l'anonimato  del  candidato,
eventualmente utilizzando strumenti  digitali.  Una  volta  terminate
tutte  le  correzioni  degli  elaborati  ed  attribuite  le  relative
valutazioni,  si  procede   con   le   operazioni   di   scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali. 
      e) Le informazioni personali relative allo  svolgimento  ed  ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili  sulla
piattaforma  digitale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,   all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le  credenziali  fornite
al momento dell'autenticazione. 
                               Art. 15 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                    delle graduatorie definitive 
 
    1. Le graduatorie definitive, per ciascun codice di  concorso  di
cui  all'art.  1,  sono  formate,  al  termine  delle  operazioni  di
correzione della prova scritta, sulla base della somma  dei  punteggi
conseguiti nelle diverse fasi concorsuali di cui all'art.  10,  comma
1. 
    2. Il direttore  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei
servizi  strumentali,  al  termine  dei  lavori   delle   commissioni
esaminatrici,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso,   approva   con   proprio   decreto,    sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie definitive
dei vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e,  a  parita'  di
merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2. 
    3. Le graduatorie definitive  dei  vincitori  del  concorso  sono
pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art.  1,  sulla
piattaforma  digitale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,   disponibile
all'indirizzo: https://concorsi.mur.gov.it  raggiungibile  anche  dal
sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
                               Art. 16 
 
      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  del  concorso  sulla  base
delle graduatorie definitive e' invitato  a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed  indeterminato  nel  ruolo  del  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,   nei   differenti    profili
professionali di cui all'art. 1, area III, posizione economica F1, ai
sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente. 
    2. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell'universita'  e
della ricerca, con riferimento ai posti disponibili di cui all'art. 1
del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL funzioni  centrali
triennio 2016-2018, sottoscritto il 12  febbraio  2018,  i  vincitori
sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 
    3.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    4.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria. 
                               Art. 17 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le
richieste vanno inoltrate,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(PEC), all'indirizzo: dgpbss@postacert.istruzione.it 
    2. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato dichiara di essere consapevole  che  eventuali
richieste di accesso agli atti  da  parte  dei  partecipanti  saranno
evase dall'Amministrazione previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale. 
    3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
consentito  in  relazione  alla  conclusione  delle  varie  fasi  del
procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 
    4. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori delle  commissioni,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  cd.  «GDPR»  e  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  e successive  modificazioni  ed
integrazioni i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  e
trattati dal Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le  risorse
umane, finanziarie  e  strumentali  e  dal  CINECA,  in  qualita'  di
soggetti  responsabili  del  trattamento,  presso   la   banca   dati
automatizzata  a  cui  sono   state   indirizzate   le   domande   di
partecipazione al concorso e  sono  utilizzati  ai  soli  fini  della
gestione della procedura concorsuale. I dati  personali  forniti  dai
vincitori del  concorso  sono  successivamente  raccolti  e  trattati
presso una banca dati automatizzata del Ministero  dell'istruzione  -
Dipartimento per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
direzione generale  per  le  risorse  umane  e  finanziarie  -  viale
Trastevere  n. 76/A  - 00153   Roma,   per   l'eventuale   successiva
instaurazione del rapporto di lavoro. 
    2.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, con sede  in  viale  Trastevere  n.
76/A - 00153 Roma, al quale ci si potra' rivolgere per  esercitare  i
diritti     degli     interessati     al      seguente      recapito:
dgpbss@postacert.istruzione.it 
    3. Il Ministero dell'istruzione -  Dipartimento  per  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali - direzione generale per le  risorse
umane e finanziarie -  viale  Trastevere  n. 76/A  - 00153  Roma,  e'
responsabile del trattamento dei dati,  in  virtu'  del  rapporto  di
avvalimento di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 1/2020 e  sino  al
perdurare del rapporto medesimo. 
    4. Il CINECA - Consorzio  interuniversitario,  con  sede  in  via
Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO),  e'  responsabile
del trattamento dei dati, per nomina del titolare. 
    5. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  e'  contattabile   al   seguente
indirizzo e-mail: rpd@miur.it 
    6. I  dati  verranno  trattati  con  modalita',  prevalentemente,
informatiche  e  telematiche,  esclusivamente  dal  personale  e   da
collaboratori del titolare o dei responsabili del trattamento  e  non
saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal  diritto
nazionale o dell'Unione europea,  ivi  inclusi  gli  obblighi  legali
vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei dati. 
    7. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella  domanda
di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare:
dati comuni, ossia dati anagrafici (nome, cognome, data  e  luogo  di
nascita, CF, cittadinanza),  relativi  alla  residenza,  di  contatto
(e-mail,  telefono,  PEC),  documento  di  identita',  titoli,  etc.;
categorie particolari di dati (art.  9  GDPR),  ossia  dati  relativi
all'idoneita'  fisica  all'impiego  e   all'eventuale   presenza   di
disabilita', anche temporanee; dati  personali  relativi  a  condanne
penali e ai reati o a connesse misure di  sicurezza  (art.  10  GDPR)
contenuti nelle dichiarazioni  rese  dal  candidato  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    8. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente  preposti  a  funzioni  inerenti  allo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi,  nonche'  alle
strutture del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministero   dell'istruzione   ed   alle   amministrazioni   pubbliche
interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    9. I dati personali raccolti e trattati verranno  conservati  per
il tempo necessario alle attivita' suindicate, ed in ogni caso per il
tempo  occorrente  all'esecuzione  dei  compiti   istituzionali   del
Ministero dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme  di
legge o regolamento. 
    10. Il Ministero dell'istruzione puo' acquisire informazioni, per
lo svolgimento dei  propri  compiti  istituzionali,  da  banche  dati
internazionali e nazionali. Le modalita'  del  trattamento  cui  sono
destinati i  dati  sono  conformi  alle  disposizioni  contenute  nel
regolamento UE 679/2016. 
    11. Il conferimento dei dati di cui al comma  7  e'  obbligatorio
per  il  candidato  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    12. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  al  regolamento  UE  2016/679
(GDPR), in particolare, ai sensi degli articoli  15  e  seguenti  del
citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano,
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il
diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto
alla portabilita' dei dati e  di  opposizione  al  trattamento  degli
stessi, nonche' il diritto di proporre  reclamo  al  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  come  previsto  dall'art.  77  del
regolamento stesso. 
    13. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero dell'universita' e della ricerca - viale Trastevere n. 76/A
- 00153 Roma. 
                               Art. 19 
 
                            Norma finale 
 
    1. In virtu' del rapporto di avvalimento di cui  all'art.  3  del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, fino alla data di conferimento degli
incarichi dirigenziali non  generali  della  direzione  generale  del
personale, del bilancio  e  dei  servizi  strumentali  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre
2021,  la  gestione  del  presente  concorso  viene  effettuata   dal
Dipartimento per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
direzione generale per le risorse umane e finanziarie  del  Ministero
dell'istruzione. 
                               Art. 20 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca  si  riserva  la
facolta' di annullare o  revocare  il  presente  bando  di  concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche'  le
connesse attivita' di  assunzione,  modificare,  fino  alla  data  di
assunzione dei vincitori,  il  numero  dei  posti  in  aumento  o  in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
      Roma, 8 ottobre 2021 
 
                                      Il direttore generale: Lo Surdo 
                                                             Allegato 
 
                             Allegato A 
 
Tabella di ripartizione  del  punteggio  dei  titoli  valutabili  nel
  concorso pubblico, per titoli ed  esami,  per  il  reclutamento  di
  complessive centoventicinque unita' di personale non  dirigenziale,
  di  qualificata  professionalita'  nelle  discipline  scientifiche,
  economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area  funzionale  III,
  posizione economica F1, del comparto funzioni centrali,  presso  il
  Ministero dell'universita' e della ricerca. 
 
=====================================================================
|       |            TIPOLOGIA            |        PUNTEGGIO        |
+=======+=================================+=========================+
|       |Titoli accademici e di studio    |                         |
|A      |(massimo punti 10) *             |                         |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |                                 |Punti 0,5 per ogni       |
|       |                                 |punteggio superiore alla |
|       |                                 |votazione di 105 e       |
|       |                                 |ulteriore punto 1 in caso|
|       |                                 |di votazione di 110 con  |
|       |                                 |lode. I diplomi di laurea|
|       |                                 |diversamente classificati|
|       |                                 |devono essere riportati a|
|       |                                 |110. Le eventuali        |
|       |                                 |frazioni di voto sono    |
|       |Voto di laurea relativo al titolo|arrotondate per eccesso  |
|       |utile per l'ammissione al        |al voto superiore solo se|
|A.1    |concorso.                        |superiore a 0,50.        |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Diploma di laurea (DL), laurea   |                         |
|       |specialistica (LS) o laurea      |                         |
|       |magistrale (LM) ulteriore e non  |Punti 2 per ciascun      |
|       |utile alla partecipazione al     |titolo, fino a un massimo|
|A.2    |concorso.                        |di punti 4.              |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Dottorato di ricerca ulteriore e |Punti 3 per ciascun      |
|       |non utile per l'ammissione al    |titolo, fino a un massimo|
|A.3    |concorso.                        |di punti 6.              |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Diploma di specializzazione (DS) |Punti 2 per ciascun      |
|       |ulteriore e non utile per        |titolo, fino a un massimo|
|A.4    |l'ammissione al concorso.        |di punti 4.              |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |                                 |Punti 1,5 per ciascun    |
|       |Master universitario di primo    |titolo, fino a un massimo|
|A.5    |livello.                         |di punti 3.              |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Master universitario di secondo  |Punti 2,5 per ciascun    |
|       |livello ulteriore e non utile per|titolo, fino a un massimo|
|A.6    |l'ammissione al concorso.        |di punti 5.              |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Abilitazioni professionali       |                         |
|       |Conseguite previo superamento di |                         |
|       |esame di Stato, per sostenere il |                         |
|       |quale e' stato richiesto uno dei |                         |
|       |titoli di studio universitari    |                         |
|       |previsti dal bando per           |Punti 2,5 per ciascun    |
|       |l'ammissione al concorso (massimo|titolo, fino a un massimo|
|B      |punti 10) **                     |di punti 10.             |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Titoli di carriera e di servizio |                         |
|C      |(massimo punti 10) ***           |                         |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Rapporto di lavoro, a tempo      |                         |
|       |determinato o indeterminato,     |                         |
|       |presso le amministrazioni        |                         |
|       |pubbliche di cui all'art. 2,     |                         |
|       |comma 1, e presso gli enti di cui|                         |
|       |all'art. 3, comma 1, del decreto |                         |
|       |legislativo n. 165 del 2001,     |                         |
|       |nonche' presso organismi pubblici|                         |
|       |internazionali, con inquadramento|                         |
|       |in una qualifica, area o         |                         |
|       |categoria per il cui accesso     |                         |
|       |dall'esterno era o e' richiesto  |                         |
|       |il possesso di uno dei titoli di |                         |
|       |studio universitari richiesti dal|                         |
|       |presente bando per l'ammissione  |                         |
|       |al concorso. Il rapporto di      |                         |
|       |lavoro e' valutabile se svolto in|                         |
|       |settori attinenti al profilo per |Punti 3 per anno, fino a |
|C.1    |cui si concorre.                 |un massimo di punti 9.   |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Rapporto di lavoro, a tempo      |                         |
|       |determinato o indeterminato,     |                         |
|       |presso soggetti privati, italiani|                         |
|       |o stranieri, svolto in settori   |                         |
|       |attinenti al profilo per cui si  |Punti 2 per anno, fino a |
|C.2    |concorre.                        |un massimo di punti 6.   |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
|       |Rapporto di consulenza o         |                         |
|       |collaborazione professionale a   |                         |
|       |favore di soggetti pubblici o    |                         |
|       |privati, italiani e stranieri,   |                         |
|       |ivi compresi gli studi           |                         |
|       |professionali, svolto in settori |Punti 1,5 per anno, fino |
|       |attinenti al profilo per cui si  |a un massimo di punti    |
|C.3    |concorre.                        |4,5.                     |
+-------+---------------------------------+-------------------------+
 
    *Ai sensi dell'art. 11, comma 7 del bando di concorso,  i  titoli
accademici e di studio sono valutabili esclusivamente  se  conseguiti
presso istituzioni universitarie pubbliche, Universita'  non  statali
legalmente riconosciute, nonche' istituzioni  formative  pubbliche  o
private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'universita' e
della ricerca, costituite anche in consorzio, ovvero, ove  si  tratti
di titoli di studio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la
normativa vigente. 
    **Ai sensi dell'art. 11,  comma  8  del  bando  di  concorso,  le
abilitazioni professionali conseguite all'estero saranno valutate ove
riconosciute equivalenti secondo la normativa vigente. 
    ***Per la valutazione dei titoli di carriera e  di  servizio,  in
aggiunta ai criteri individuati nella presente tabella, si  applicano
i principi di cui all'art. 11, comma 9 del bando di concorso.