Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 14-09-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 14-10-2021) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquattotto Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi e dei Corpi dell'Aeronautica mili ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-09-2021
Data Scadenza bando 14-10-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 14-10-2021)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquattotto Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi e dei Corpi dell'Aeronautica militare. Anno 2021.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con  i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio  2008,  concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  a  ufficiale  in  servizio  permanente  dei  ruoli   speciali
dell'Aeronautica militare; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto ministeriale 3  dicembre  2015,  concernente  la
definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo,  categoria  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli  ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'Ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal codice stesso; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla  protezione
dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  18  ottobre  2018,
recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli  ufficiali
in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare
e dell'Aeronautica militare»  emanato  ai  sensi  dell'art.  647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  15  maggio  2020,
recante «Regime transitorio  dei  reclutamenti  degli  ufficiali  dei
ruoli speciali in servizio permanente dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare»  emanato  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 dicembre 2019; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
REG2021 0020463 del  3  febbraio  2021,  concernente  i  reclutamenti
autorizzati per l'anno 2021; 
    Visto Il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Viste la lettera dello Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  n.  M_D
ARM001 REG2021 0067872 dell'8 luglio 2021 contenente gli elementi  di
programmazione del presente bando e la comunicazione, del  14  luglio
2021, di integrazione di tali elementi; 
    Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2021  complessivi
cinquantotto sottotenenti in servizio permanente nei  ruoli  speciali
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  20  gennaio
2021 - registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n.  332
- relativo alla sua nomina a vice direttore generale della  Direzione
generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per  il  reclutamento  di  trenta  sottotenenti  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale   delle   armi   dell'Arma
aeronautica, con riserva di due posti a  favore  del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di quindici posti a favore degli appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, di due posti a favore degli appartenenti  al  ruolo  dei
sergenti e di due posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
volontari in servizio permanente; 
      b) concorso per il reclutamento di  ventitre'  sottotenenti  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   del   Genio
aeronautico, con riserva di due posti a  favore  del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di undici posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, di un posto a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
sergenti e di un posto a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
volontari in servizio permanente, cosi'  ripartiti  tra  le  seguenti
categorie: 
        costruzioni aeronautiche: dodici posti, con  riserva  di  sei
posti a favore degli appartenenti al ruolo  dei  marescialli,  di  un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti; 
        elettronica: cinque posti, con riserva di tre posti a  favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di un  posto  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente; 
        infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        motorizzazione: un posto, con riserva di un  posto  a  favore
del coniuge e dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio; 
        fisica: un posto, con  riserva  di  un  posto  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio; 
      c) concorso per  il  reclutamento  di  cinque  sottotenenti  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di
un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti  e  di  un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in  servizio
permanente. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati sottotenenti in  servizio  permanente  del
ruolo speciale. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario,  l'Amministrazione  della  difesa  ne   dara'   immediata
comunicazione nel sito  http://www.persomil.difesa.it/  -  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche'
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In  ogni
caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato  nel  portale
dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti  internet
http://www.persomil.difesa.it/      -       www.aeronautica.difesa.it
- definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica
a tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono  partecipare
- fermo restando quanto indicato nel successivo comma 2,  lettera  c)
per i titoli di studio - concorrenti di entrambi i sessi appartenenti
alle sottonotate categorie: 
      a)  per  l'Arma/Corpo  e  la  categoria  di  appartenenza,  gli
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo di  cui
all'art. 1005 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  Tali
ufficiali devono: 
        aver svolto almeno 18 mesi  di  servizio  in  ferma  biennale
senza demerito; 
        non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento
al grado superiore; 
        non aver superato, alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il  giorno
di compimento del 52° anno di eta'; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, non abbiano superato il giorno di  compimento  del
52° anno di eta' e abbiano completato un anno  di  servizio  in  tale
posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori di  Complemento  dell'Aeronautica
militare facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati
richiamati per esigenze  correlate  con  le  missioni  internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia
sul territorio nazionale sia all'estero. Ai concorrenti  appartenenti
a  questa  categoria  non  si  applica  alcun  limite  di  eta'.  Non
rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali  di  complemento
che siano stati  richiamati,  a  mente  dell'art.  1255  del  decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  per  addestramento  finalizzato
all'avanzamento nel congedo; 
      d) per le Armi/Corpi riportate nell'Allegato A (che costituisce
parte integrante del presente decreto) i sottufficiali del ruolo  dei
marescialli dell'Aeronautica militare appartenenti alla  categoria  e
alla specialita' ivi indicate. Detto personale, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande: 
        deve avere  maturato  almeno  quattro  anni  e  sei  mesi  di
anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai  sensi  dell'art.
679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
ovvero aver maturato due anni e sei mesi di anzianita' nel  ruolo  di
provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera  b)
del predetto decreto legislativo; 
        deve aver svolto per almeno un anno incarichi  di  comando  a
livello di plotone o corrispondente ovvero incarichi previsti per  la
specializzazione o categoria di appartenenza,  riportando  qualifiche
non inferiori a «nella media» e non aver  riportato  un  giudizio  di
inidoneita' all'avanzamento al grado superiore  nell'ultimo  anno  di
servizio; 
        non deve aver superato il giorno di compimento del  52°  anno
di eta'; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1,  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti
dell'Aeronautica militare che, alla data di scadenza del termine  per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  non   abbiano
superato il giorno di compimento del 52° anno di eta', abbiano almeno
tre anni di anzianita'  in  detto  ruolo  riportando  qualifiche  non
inferiori a «nella media» e non abbiano riportato un giudizio di  non
idoneita' all'avanzamento al  grado  superiore  nell'ultimo  anno  di
servizio; 
      f) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei  corsi
normali dell'Accademia aeronautica  che  non  abbiano  completato  il
secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche'  idonei
in attitudine militare, in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea e non abbiano superato il giorno di  compimento
del  30°  anno  di  eta'  alla  data  di  scadenza  del  termine   di
presentazione delle domande; 
      g) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei  corsi
normali dell'Accademia aeronautica  iscritti  ai  corsi  universitari
quinquennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami  del  terzo
anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano  superato  il
giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande; 
      h) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  Tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i  concorsi
di cui al precedente art. 1,  comma  1,  che,  se  in  servizio,  non
abbiano riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno  e  non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del 35° anno di eta' alla data di scadenza del termine  di
presentazione delle domande; 
      i) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1,  i  volontari  in  servizio  permanente  dell'Aeronautica
militare che alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di
permanenza in detto ruolo,  riportando  qualifiche  non  inferiori  a
«nella media», non abbiano riportato un  giudizio  di  non  idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non
abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di eta'. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato i limiti di eta'  indicati  al  precedente
comma 1. 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
      c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) se partecipanti al concorso per la nomina a  ufficiale  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale   delle   armi   dell'Arma
aeronautica, ovvero a quello per la nomina a  ufficiale  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico:
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,  ovvero
di un titolo di studio di durata quadriennale,  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive modificazioni e integrazioni, per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) se partecipanti al concorso per la nomina a  ufficiale  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   del   Genio
aeronautico, appartenenti alle categorie di  concorrenti  di  cui  al
precedente comma 1, lettere a), b), c), e), f),  g),  h)  ed  i)  del
presente articolo, che  partecipano  per  i  posti  previsti  per  le
categorie del Corpo del Genio aeronautico di cui di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), devono essere in possesso di almeno  uno
dei titoli di studio indicati nello schema riportato nell'Allegato  B
(che costituisce parte integrante del  presente  decreto),  il  quale
definisce  le  tipologie  di  diploma  di  scuola  di  secondo  grado
richieste per ogni specifica categoria e le corrispettive  classi  di
Lauree triennale/magistrale, ritenute assorbenti il titolo di  studio
inferiore, in relazione al percorso di studio considerato  necessario
per il previsto impiego nella Forza armata; 
        3) se appartenenti alla categoria di concorrenti  di  cui  al
precedente comma 1, lettere d), del  presente  articolo:  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado  di  durata  quinquennale  che
consenta l'iscrizione ai corsi  universitari,  ovvero  un  titolo  di
studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale,  previsto
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado  conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di  secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. 
    Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta  idonea
certificazione di equipollenza  o  di  equivalenza  rilasciata  dalle
competenti autorita' ai sensi della normativa vigente.  Il  candidato
che non sia ancora in possesso del provvedimento  di  equipollenza  o
equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver
presentato la relativa richiesta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente
deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  di  stato  nel
quinquennio antecedente alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso della idoneita' psico-fisica e  attitudinale  al
servizio incondizionato quale ufficiale in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Aeronautica  militare,  da  accertarsi  con  le
modalita'  prescritte  dai  successivi   articoli   11   e   12.   Il
riconoscimento  del  possesso  di  tale  idoneita'  dovra'   comunque
avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 14; 
      b)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di  anzianita'  nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.  679,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero  avere
almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza  se  reclutato
ai sensi dell'art. 679, comma 1,  lettera  b)  del  predetto  decreto
legislativo. 
    5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della  nomina
ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata  del  corso
applicativo. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet http://www.difesa.it/  -  area  «siti  di
interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi  e  Scuole  Militari»,
link «concorsi on-line»  ovvero  collegandosi  direttamente  al  sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei  servizi  (CNS),  ovvero  di  apposite  chiavi  di  accesso  gia'
rilasciate dal  portale  dei  concorsi  al  termine  della  procedura
guidata di accesso. 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
    5. Per i soli profili utenti per i quali  sono  state  rilasciate
dal portale le credenziali  di  accesso  (nome  utente  e  password),
saranno disponibili, in caso di smarrimento delle  stesse,  procedure
automatiche di recupero delle stesse, attivabili  tramite  la  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    4. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o  modifiche  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della  prima  prova  concorsuale.  Successivamente  alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a
quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese  in  considerazione  e  il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicati al precedente art. 2 e  relativa  a  tutti  i
titoli  richiesti  dal  presente   bando   resta   comunque   fissata
all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. Per i  concorrenti  in  servizio  il  sistema  provvedera'  a
informare  i  Comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,   tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)
indicato  dal  candidato  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda  di  partecipazione.  Detti  candidati  dovranno   verificare
l'avvenuta ricezione del citato messaggio e  l'avvenuta  acquisizione
della copia della domanda di  partecipazione  da  parte  dei  Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms.  Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti e nei confronti di  tutti  i  candidati.  Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it  -  e   per   conoscenza   in   aggiunta
all'indirizzo  r1d1s2@persomil.difesa.it  .  Non  saranno  prese   in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it - A tutti i messaggi  di  cui  al  presente
comma dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per  immagine  (file
formato PDF o  JPEG  con  dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    3.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale  militare,  l'oggetto  di  tutte  le  comunicazioni  che  i
concorrenti intenderanno inviare dovra' essere preceduto  dal  codice
"RS_AM_2021_2S», seguito dalla categoria del concorso per il quale il
concorrente partecipa: 
      «AARAS» per le Armi dell'Arma aeronautica; 
      «GARS» per il Corpo del Genio aeronautico; 
      «CCRS» per le Corpo di Commissariato aeronautico, 
    ovvero,  a  titolo  di  esempio,  se  partecipante  per  le  Armi
dell'Arma aeronautica: «RS_AM_2021_2S_AARAS». 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile. 
                               Art. 6 
 
 
                       Incombenze dei reparti 
 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 
    2.   Tali   comandi/reparti/enti,   ricevuta   la   domanda    di
partecipazione, dovranno provvedere: 
      a) per il personale in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento
di   ufficiali   in   servizio   permanente   nei   ruoli    speciali
dell'Aeronautica militare»; 
        entro il  decimo  giorno  dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso  verranno
inviate le credenziali di accesso per la compilazione delle schede di
sintesi e pertanto occorrera' nominare, con  Ordine  del  giorno  del
comandante dell'ente, un'apposita commissione  interna  (composta  da
presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la
scheda di sintesi di cui all'allegato D che fa parte  integrante  del
bando, avendo cura di  riportare,  tra  l'altro,  gli  estremi  della
documentazione caratteristica in ordine cronologico  comprensiva  del
previsto giudizio  valutativo,  redatto  dalle  competenti  autorita'
gerarchiche,  chiuso  alla  data   di   scadenza   del   termine   di
presentazione della domanda; 
        entro il ventesimo  giorno  dal  termine  di  scadenza  della
presentazione delle domande,  la  scheda  di  sintesi  dovra'  essere
compilata e firmata  dalla  commissione  interna,  controfirmata  dal
comandante dell'ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni
al candidato  per  le  opportune  verifiche,  il  quale,  qualora  la
riterra'  corretta,  la   sottoscrivera'   per   presa   visione   ed
accettazione del contenuto. Detta  scheda  verra'  quindi  trasmessa,
entro il citato termine, tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa, esclusivamente secondo le modalita'  indicate
nell'allegato D; 
      b) per il personale  in  congedo  dell'Esercito,  della  Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri,  a
predisporre la scheda di  sintesi  della  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera  a)  da  trasmettere  on-line
tramite il portale dei concorsi del Ministero della  difesa,  secondo
le modalita' indicate nell'allegato D, non oltre il ventesimo  giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle  domande
di partecipazione al concorso. 
    3.  Eventuali  problematiche  di  carattere   tecnico-informatico
relative all'accesso all'area dedicata alla compilazione delle schede
di sintesi, dovranno  essere  rappresentate  all'indirizzo  di  posta
elettronica r1.concorsi@persomil.difesa.it 
    Non saranno prese in considerazione schede di  sintesi  inoltrate
con qualsiasi mezzo, anche  telematico,  diverso  rispetto  a  quelli
sopraindicati. 
                               Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura
tecnico-professionale); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d)  accertamenti  attitudinali   (comprensivi   di   prove   di
efficienza fisica); 
      e) prova orale; 
      f) accertamento della conoscenza lingua inglese; 
      g) prova orale facoltativa per l'accertamento della  conoscenza
di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste  dal
bando. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    2. L'amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
    3. Durante lo svolgimento delle  prove  concorsuali  indicate  ai
successivi articoli 9,  11,  12  e  13,  i  concorrenti  in  servizio
dovranno indossare l'uniforme di servizio, mentre  i  concorrenti  in
congedo  dovranno  indossare  un  abbigliamento  consono  (giacca   e
cravatta per i partecipanti di sesso maschile). 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte  e  per  le
prove orali, per la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i concorsi; 
      c) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i concorsi; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica  per
tutti i concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a)  un  ufficiale  di   grado   non   inferiore   a   colonello
dell'Aeronautica militare, in servizio, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  maggiore
dell'Aeronautica militare in servizio, di cui almeno uno dell'Arma  o
Corpo per il quale e' indetto il concorso, membri; 
      c) un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del  Ministero
della difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti  hanno  diritto  di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati ad integrare
la commissione. 
    Per i concorsi per l'accesso al Corpo del Genio  aeronautico  uno
dei membri deve  appartenere  a  ciascuna  delle  categorie  poste  a
concorso. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico  del  Corpo  sanitario  aeronautico,  di
grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario  aeronautico
di grado non inferiore a capitano, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico  del  Corpo  sanitario  aeronautico,  di
grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario  aeronautico
di grado non inferiore a capitano, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico  facenti  parte  di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che  hanno  fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di  cui  al
precedente comma 3. 
    5. La commissione per gli  accertamenti  attitudinali  e  per  le
prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera  d)
sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio di grado non  inferiore  a  tenente
colonnello dell'Aeronautica militare, presidente; 
      b) due  ufficiali  dell'Aeronautica  militare,  specialisti  in
selezione attitudinale o con  qualifica  di  «perito  in  materia  di
selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del  presidente,
ovvero funzionari sanitari psicologi  appartenenti  alla  terza  area
funzionale del Ministero della difesa, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di  cui  al  precedente
art. 1 dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale, della durata  massima
di sei ore, consistente in un tema su argomenti di carattere generale
e/o    attinente    alle    discipline    storiche,     sociali     e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
      b) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di sei  ore,  consistente  in  un  tema  su  argomenti
previsti  dai  programmi  d'esame  riportati  nell'allegato   C   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    2.  Dette  prove  scritte  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia - Aeroporto  «Alfredo
Barbieri»,  ingresso  da  via  Tenente  Colonnello   M.   Di   Trani,
presumibilmente secondo il seguente calendario: 
      il 15 e 16 novembre 2021, prima e seconda prova scritta AAras; 
      il 17 e 18 novembre 2021, prima e seconda prova scritta GArs; 
      il 25 e 26 novembre 2021, prima e seconda prova scritta CCrs. 
    Eventuali variazioni della sede e delle date di svolgimento delle
prove scritte saranno rese note, a partire dal  termine  di  scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante avviso
inserito nell'area pubblica del portale dei  concorsi  del  Ministero
della    difesa    e    nei    siti    www.aeronautica.difesa.it    e
www.persomil.difesa.it 
    I concorrenti, ai quali  non  sia  stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a  presentarsi,  presso  la  sede
d'esame, entro le 7,30 dei giorni che saranno indicati  nel  predetto
avviso, muniti di carta di identita' o di altro valido  documento  di
riconoscimento,    provvisto    di    fotografia,    rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato, e potendo esibire, all'occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero  copia  della
stessa con gli estremi di  acquisizione,  rilasciati  al  concorrente
medesimo con le modalita' di cui all'art. 4,  comma  4  del  presente
decreto. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro  indelebile
nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna  delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 
    4. L'esito delle prove scritte e il calendario con  le  modalita'
di convocazione degli ammessi alle prove e  accertamenti  di  cui  ai
successivi articoli 11 e 12 del presente bando saranno  resi  noti  a
partire dalla seconda decade del mese di  gennaio  2021,  con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del  portale.
Tale    avviso    sara',    inoltre,    consultabile     nei     siti
www.aeronautica.difesa.it e http://www.persomil.difesa.it/ - e  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
concorrenti. Sara' anche possibile chiedere informazioni al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni  con  il  pubblico  numero  06/517051012  (indirizzo  mail:
urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 10 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo  la  valutazione  dei  titoli  di  merito.  Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.  4,  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 
    2.  Il  punteggio  massimo  attribuibile  ai  titoli  di   merito
posseduti dai partecipanti ai concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettere a), b), e c), e' pari a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 3,5/30. 
    La commissione terra' conto  delle  qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative (ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi)  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato. 
    I  documenti  di  valutazione  relativi  a   corsi   propedeutici
all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la  partecipazione
al concorso non devono essere oggetto di  valutazione.  Il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente
giudizio finale) sara': 
      1)  0,00320  (fino  a  un  massimo  3,5  punti   ripartiti   in
millenovantacinque giorni) per ogni  giorno  valutato  con  qualifica
finale di «eccellente» o giudizio equivalente; 
      2)  0,00183  (fino  a  un  massimo   2   punti   ripartiti   in
millenovantacinque giorni) per ogni  giorno  valutato  con  qualifica
finale di «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
      3) 0,00000 (0 punti ripartiti in millenovantacinque giorni) per
ogni giorno valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio
equivalente. 
    Il punteggio complessivo  sara'  calcolato  sommando  i  punteggi
parziali -ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato - per il rapporto tra il  periodo  cui
si riferisce il singolo  documento  valutativo  e  quello  totale  da
considerare (massimo tre anni). 
    Alle  dichiarazioni  di  mancata  redazione   di   documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b)  servizio  prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in   ferma
prefissata: massimo punti 1/30; 
      c) partecipazione a operazioni fuori area e, esclusivamente per
il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  operazioni  di
ordine pubblico (strade sicure, strade pulite): massimo punti 0,5/30,
calcolando  un  punteggio  di  0,125/30  per  ogni  mese  o  frazione
superiore a quindici  giorni  per  le  operazioni  fuori  area  e  un
punteggio di 0,0625/30 per ogni mese o frazione superiore a  quindici
giorni per le operazioni di ordine pubblico; 
      d) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso:  massimo  3/30,  cosi'
ripartiti: 
        1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30  (1,5/30
per il concorso Genio aeronautico); 
        2) diploma di  laurea  magistrale/laurea  specialistica,  con
assorbimento  del  punteggio  previsto  per   la   laurea   triennale
propedeutica al suo conseguimento (saranno ritenuti  validi  anche  i
diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti  secondo
il    precedente     ordinamento,     sostituiti     dalle     lauree
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i.  del  M.I.U.R.  9  luglio
2009): punti 2/30 (3/30 per il concorso Genio aeronautico); 
        3) master universitario di I livello: punti 0,5/30; 
        4) master universitario di II livello: punti 1/30; 
        5) (solo per il concorso  Genio  aeronautico)  ciascun  corso
concluso di aggiornamento o perfezionamento  post-laurea  in  settore
attinente, organizzato dall'universita' ai sensi dell'art.  6,  comma
2, punto c), della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi
dell'art. 51 della legge n.  81/2008  e  successive  modificazioni  e
integrazioni: punti 0,25/30; 
        6) diploma di perito industriale in costruzioni aeronautiche:
punti 0,75/30; 
        7) diploma  in  trasporti  e  logistica  opzione  costruzioni
aeronautiche: punti 0,75/30; 
      e) altri titoli: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 
        1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano  o  di
aliante; 
        2) 0,25/30 punti  per  il  corso  di  cultura  aeronautica  e
meterologia   aeronautica,    rilasciato    dall'Associazione    arma
aeronautica di Brindisi  in  collaborazione  con  l'Istituto  tecnico
statale nautico «Carnaro», se conseguito prima del dicembre  2009,  o
rilasciato dal Centro di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010; 
        3) 0,5/30 punti per  il  diploma  conseguito  presso  l'Opera
nazionale per i figli degli aviatori o scuole militari; 
        6) 0,5/30 punti per il brevetto  di  paracadutista  militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
a); 
        7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista  rilasciato
da strutture riconosciute dall'Associazione  nazionale  paracadutisti
d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a); 
        8) 0,5/30  punti  per  il  brevetto  di  incursore  militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
a); 
        9) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in  AUTOCAD
concluso con l'esame finale, esclusivamente per il  concorso  di  cui
all'art.  1,  comma  1,   lettera   b)   -   categoria   «costruzioni
aeronautiche», «elettronica» e «infrastrutture e impianti»; 
        10)  0,15/30  punti  per  ciascun   corso/certificazione   in
informatica,   topografia   GIS   concluso   con   l'esame    finale,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
- categoria «infrastrutture e impianti»; 
        11)  attivita'  lavorativa  nello  specifico  settore   delle
costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo  maggiore
o uguale a dodici mesi (frazione fino ad  un  massimo  di  3  periodi
della durata di quattro mesi ciascuno) esclusivamente per il concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) - categoria «infrastrutture  e
impianti»: 
          punti 0,5/30 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi  e
inferiori a diciotto mesi; 
          punti 1/30 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi  e
inferiori a ventiquattro mesi; 
          punti 2/30 per periodi maggiori  o  uguali  a  ventiquattro
mesi; 
        12) 0,5/30 punti per l'attestato  di  meteorologo  rilasciato
dalle  universita'  italiane  o  dagli  enti  militari  italiani   di
formazione e addestramento  i  cui  percorsi  formativi  siano  stati
valutati  dal   rappresentante   permanente   per   l'Italia   presso
l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) corrispondenti a quelli
definiti dall'OMM negli specifici regolamenti tecnici, esclusivamente
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b) -  «categoria
fisica»; 
        13) 1/30 punti per la «licenza  di  manutentore  aeronautico»
per la categoria A/B1/B2 o C; 
        14) 0,75/30 punti per la qualifica di «skilled worker» per il
conseguimento della «licenza  di  manutentore  aeronautico»,  per  la
categoria A/B1/B2. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l'Istituto di medicina
aerospaziale, gia' Istituto medico legale  dell'Aeronautica  militare
di  Roma,  ubicato  in  via  Piero  Gobetti  n.  2,   mentre   quelli
attitudinali  si  svolgeranno   presso   il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica  militare,  ubicato   nell'Aeroporto   militare   di
Guidonia (Roma), ingresso da via  Tenente  Colonnello  M.  Di  Trani,
indicativamente nella prima decade del mese di gennaio  2022  (durata
presunta  giorni  quattro).  La  convocazione   nei   confronti   dei
concorrenti idonei sara' effettuata con  le  modalita'  previste  dal
precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. Coloro che non si presenteranno nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  l'Istituto
di medicina aerospaziale, dovranno consegnare i  seguenti  documenti,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'  stabilite
dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto originale dell'analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
      c) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
E, che costituisce parte integrante del presente decreto,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) per i concorrenti di sesso femminile: 
        ecografia  pelvica,  con  relativo  referto,  eseguita,   con
modalita' sovrapubica, entro i tre  mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore  a  cinque  giorni
precedenti la visita; 
      f) originale  o  copia  conforme  del  certificato  medico,  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica  in  corso  di  validita'
annuale, per l'atletica leggera, in data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. La mancata o  difforme  presentazione  di  tale
certificato comportera' l'esclusione dal concorso; 
      g) i soli concorrenti risultati vincitori dei  concorsi,  entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
certificato delle vaccinazioni effettuate,  rilasciato  da  strutture
sanitarie pubbliche. 
    Gli  interessati,  inoltre,   dovranno   rilasciare   un'apposita
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del  protocollo
diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato
all'esecuzione  del  protocollo  vaccinale,  che  costituisce   parte
integrante al presente decreto. 
    3. I concorrenti gia' giudicati idonei all'accertamento sanitario
nell'ambito di un concorso per l'arruolamento in Aeronautica militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione presso  l'IMAS,  devono  esibire  il  relativo  verbale
contenente  il  giudizio  espresso  dalla  preposta  commissione.  La
Commissione  medica  disporra'  a  quali   accertamenti   sottoporre,
eventualmente, i candidati al fine di confermare o meno  il  giudizio
gia' espresso nel precedente concorso. 
    4. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. 
    La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti
sanitari comportera' l'esclusione del concorrente dagli  accertamenti
sanitari  e  quindi  dal   concorso,   con   l'eccezione   dell'esame
radiografico e del referto di analisi di laboratorio  concernente  il
dosaggio del G6PD. Quest'ultima dovra' essere comunque  prodotta  dai
concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo,  necessari  all'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c), e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato  accertato
anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  non  possono
essere sottoposte agli  accertamenti  psicofisici  e,  ai  sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        4) visita psichiatrica; 
        5) valutazione dell'apparato locomotore; 
        6) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
        7) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        8) dosaggio  enzimatico  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD); 
        9)  controllo  dell'abuso  sistematico  di  alcool  in   base
all'anamnesi, all'esame obiettivo generale ed alla valutazione  degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso  di  sospetta
positivita' a tali  verifiche  il  concorrente  sara'  sottoposto  ad
ulteriore indagine per la determinazione del livello di CDT  ematica,
presso la stessa sede se compatibile con  i  tempi  di  esecuzione  o
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che l'interessato avra'  cura  di  effettuare,  in  proprio,
presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
        10) visita medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il  candidato  che  presenti  tatuaggi  e  altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, che per  la  loro  sede  o
natura, siano deturpanti o lesivi del decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione militare di  cui  al  regolamento  o  siano
possibile indice di personalita' abnorme  (che  verra'  valutata  nel
corso della prevista  visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
        11)  ogni  ulteriore  indagine  clinico   specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per conseguire adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente. 
    Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il  concorrente
ad indagini radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato F. 
    6. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare»  di
cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90,  e  della  vigente  direttiva  applicativa  emanata  con
decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 8 comma 1, lettera b) dovra'  accertare  il  possesso
dei seguenti ulteriori specifici requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva rientranti nei  valori  limiti  previsti
dall'art. 587 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
rilevati secondo le prescrizioni fissate con  la  direttiva  tecnica,
datata 9  febbraio  2016,  dell'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto legislativo  n.
66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato  dall'art.  1,  comma  9,
lettera c) del decreto legislativo  n.  94  del  29  maggio  2017,  i
suddetti  parametri  fisici  non  saranno   oggetto   di   un   nuovo
accertamento nei confronti del  personale  militare  in  servizio  in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato  visivo:  visus  corretto  non  inferiore  a  16/10
complessivi con minimo 7/10 per l'occhio che  vede  meno,  dopo  aver
corretto con lenti ben tollerate il  vizio  di  refrazione,  che  non
dovra'  superare  le  4  diottrie   per   la   miopia,   5   diottrie
nell'astigmatismo  miopico  composto  calcolato  sul  meridiano  piu'
ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente  astigmatica,
3  diottrie  per  l'ipermetropia,  4  diottrie   per   l'astigmatismo
ipermetropico composto calcolato sul meridiano piu' ametrope  con  un
massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica, 3  diottrie  per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 3  diottrie  per
l'astigmatismo misto o per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale valutato con matassine  colorate,  analogamente  al
profilo  VS  2  della  direttiva   tecnica   del   4   giugno   2014.
L'accertamento dello stato refrattivo,  ove  occorra,  potra'  essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia  o  con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB  calcolata
sulla media delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz,  analogamente  a
quanto previsto dalla direttiva tecnica  del  4  giugno  2014  e  una
perdita uditiva bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al
profilo AU 2 della direttiva tecnica del 4 giugno  2014).  I  deficit
neurosensoriali riscontrati sulle frequenze 4000,  6000  ed  8000  Hz
saranno valutati compatibili qualora la media dei tre valori  risulti
inferiore a 30 dB. 
    La patologia che ha determinato la permanente  non  idoneita'  in
modo parziale al  servizio  militare  incondizionato,  a  seguito  di
ferite o lesioni dipendenti da causa  di  servizio,  non  costituisce
causa di esclusione. 
    7. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto  delle  caratteristiche  somato-funzionali
nonche' degli specifici  requisiti  fisici  suindicati.  In  caso  di
mancata  effettuazione  del  referto  di   analisi   di   laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai  fini  della  definizione  della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  limitatamente  alla  carenza
del predetto enzima, al coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la
dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti  sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato locomotore  superiore
LS 2; apparato locomotore inferiore LI 2;  apparato  visivo  VS  2  e
apparato uditivo AU 2. 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. Altresi', i  concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile  nell'allegato  H
del bando. 
      b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  ed  infermita'   previste   dalla   vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2) imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio  militare  (ad  eccezione  della  caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente  3  o  4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD),  ai
sensi all'art. 582 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, e della  direttiva  tecnica  emanata  con  decreto
ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto); 
        3) abuso sistematico di alcool, stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5) tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale dell'Aeronautica militare. 
    La commissione,  seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita  medica  sottoponendogli  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica  militare»,  con  indicazione  del  profilo
sanitario; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica militare», con indicazione della  causa  di
inidoneita'. 
    8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.  Essi  potranno  tuttavia  presentare,
seduta stante a pena di inammissibilita',  all'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare, specifica istanza di  riesame
di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata  da
specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria
pubblica o da una struttura accreditata presso il SSN,  relativamente
alle cause che hanno determinato il  giudizio  di  inidoneita'.  Tale
documentazione dovra' improrogabilmente giungere,  con  le  modalita'
indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della  difesa  -
Direzione generale per il personale militare, entro il decimo  giorno
successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle  procedure  concorsuali,  i  concorrenti  che  presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12. 
    9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di  supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, determinera' il mancato  accoglimento
dell'istanza medesima e  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psico-fisici si intendera' confermato.  In
tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da  parte
della Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato
nullo l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva. 
    Qualora invece la documentazione sanitaria  giunga  correttamente
alla sopracitata direzione generale, la stessa sara'  valutata  dalla
commissione di cui al precedente art.  8,  comma  1,  lettera  c)  la
quale,  solo  se  lo  riterra'  necessario,  potra'  sottoporre   gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di  emettere  il
giudizio definitivo. 
    10. I  concorrenti  giudicati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 8 o degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che  rinunceranno  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei  e,  con  riserva,
quelli di cui al precedente art. 11, comma 7,  saranno  sottoposti  -
presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare  di  Guidonia
(Roma) - a cura della commissione di cui al precedente art. 8,  comma
1, lettera  d)  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di   prove   (esercizi   fisici,   test,
questionari,   prove   di   performance,   intervista    attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono   indicate   nelle   apposite   «Norme    per    la    selezione
psicoattitudinale   dei   candidati    partecipanti    ai    concorsi
dell'Aeronautica    militare»,    emanate    dal    Comando    scuole
dell'Aeronautica  militare/3ª   Regione   aerea,   vigenti   all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti - si  articola  nelle  seguenti
aree  d'indagine,   a   loro   volta   suddivise   nelle   specifiche
caratteristiche attitudinali: 
      a) efficienza fisica: verra'  valutata  l'efficienza  fisica  e
l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo  svolgimento  delle
future attivita' addestrative previste nella  carriera  di  ufficiale
tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi: 
        1) addominali; 
        2) corsa piana di 1000 metri; 
        3) piegamenti sulle braccia; 
      modalita' di  dettaglio  circa  la  presentazione  al  suddetto
centro, lo svolgimento degli  esercizi,  la  loro  valutazione  ed  i
comportamenti  da  tenere  in  caso  di  infortunio  sono   riportati
nell'allegato  G  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
    I concorrenti con patologia che ha determinato la permanente  non
idoneita', in modo parziale, al servizio  militare  incondizionato  a
seguito di ferite o lesioni dipendenti da  causa  di  servizio,  sono
giudicati d'ufficio idonei alle prove di efficienza fisica; 
      b)  efficienza  intellettiva:  verra'   valutata   tramite   la
somministrazione individuale  (o  collettiva)  di  uno  o  piu'  test
intellettivi  e/o  attitudinali  a  risposta  multipla  di  tipologia
individuata, a cura della  commissione,  tra  le  seguenti:  abilita'
matematica; ragionamento astratto; efficienza  mentale;  ragionamento
numerico/matematico;     abilita'     visuo/spaziale;     trattamento
informazioni. 
      modalita' di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la  loro
valutazione sono riportate  nell'allegato  G  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto; 
      c) giudizio psicoattitudinale:  verra'  effettuato  tramite  un
colloquio   individuale   ed   una   o   piu'   prove    di    gruppo
(intervista/conferenza)  integrati  dalle  risultanze  di   eventuali
questionari di personalita'. 
      modalita' di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la  loro
valutazione sono riportate  nell'allegato  G  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    2. La  commissione,  sulla  scorta  dei  criteri  di  valutazione
indicati nell'allegato G del  presente  bando,  comunichera',  seduta
stante,   a   ciascun   concorrente   l'esito   degli    accertamenti
attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei  seguenti
giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica militare»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica militare» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti
attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni,  a
mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
e sottufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito nn. 180/186 - 00143
Roma Laurentino,  entro  il  terzo  giorno  dalla  conclusione  degli
accertamenti di tutti i concorrenti. 
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli  argomenti  previsti  dai
programmi riportati nell'allegato C al  presente  decreto.  La  prova
orale avra' luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata  se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua  straniera  (tra  il  francese,  lo
spagnolo e il tedesco), della durata di quindici  minuti,  che  sara'
svolta con le seguenti modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; 
      b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; 
      c) da 27/30 a 30/30: 2 punti. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) un terzo del punteggio espresso  in  trentesimi,  attribuito
nell'accertamento della lingua inglese; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di  ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. Nel
caso in  cui  un  concorrente  inserito  in  graduatoria  rientri  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari,  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella prevista a favore della categoria dei marescialli dei sergenti
e dei volontari in servizio permanente. 
    3. Qualora i posti riservati non dovessero essere  ricoperti,  in
tutto  o  in  parte,  per  insufficienza   di   riservatari   idonei,
l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo  quanto
previsto al precedente art. 1, comma 2. 
    4. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), se i posti messi a  concorso  per  una  o  piu'  delle
suddette categorie non sono, in  tutto  o  in  parte,  ricoperti  per
insufficienza di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie,  secondo  l'ordine
della  graduatoria  generale  di  merito,  all'uopo   formata   dalla
commissione. 
    4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dell'ordine dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande  che
i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione  o  in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A  parita'
od in assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7  della  legge  n.  127/1997,
come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  5  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti decreti dirigenziali, che saranno  pubblicati  nel  Giornale
Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  essi  saranno
pubblicati, a puro  titolo  informativo,  nel  portale  dei  concorsi
on-line. 
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori dei concorsi,  saranno  nominati  sottotenenti  in
servizio permanente del ruolo speciale per il quale  hanno  concorso,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che
saranno immediatamente esecutivi. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata  e  con  le   modalita'   stabilite   dallo   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica. 
    All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno: 
      contrarre una ferma di cinque anni  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso e subordinata al superamento del corso  applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere  detta  ferma  comportera'  la  decadenza
della nomina; 
      il  personale  gia'  in  servizio,  sottoposto  -   secondo   i
rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra',  all'atto  di
effettivo  incorporamento,   presentare   documentazione   attestante
l'assenso   al   proscioglimento   da   detti   obblighi   rilasciato
dall'amministrazione di competenza; 
      ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare
il referto  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la  visita,  di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attivita' enzimatica, rilasciando  altresi'
la dichiarazione di cui all'allegato H del presente bando. 
    Gli  ufficiali  medesimi   saranno   altresi'   sottoposti,   ove
necessario,  al  completamento  del  profilo  vaccinale,  secondo  le
modalita' definite nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal
fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      il certificato attestante il ciclo completo delle  vaccinazioni
previste per la propria fascia di eta' ai sensi del  decreto-legge  7
giugno 2017, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2017, n. 119,  nonche'  quelle  eventualmente  effettuate  per
turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei  posti  a  concorso  risultassero  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12  della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio  permanente  del  ruolo  speciale  per  il  quale  e'  stato
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.  Allo  stesso
modo,  al  superamento  del  corso  applicativo  frequentato,   sara'
rideterminata  l'anzianita'  relativa  degli  ufficiali  di  cui   al
precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del  corso
sara' in tal caso computato per intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Agli ufficiali, una volta incorporati, potra'  essere  chiesto
di prestare il consenso ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergesse, anche successivamente, la non  veridicita'  del  contenuto
della   dichiarazione,   il   dichiarante   decadra'   dai   benefici
eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per il personale militare puo' escludere
in ogni momento dal  concorso  i  concorrenti  non  in  possesso  dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla
nomina a ufficiale in servizio permanente se il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina. 
                               Art. 18 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del  presente  bando
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
per la prova orale oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non
superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove d'esame per motivi a  lui  imputabili,  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso o, comunque,  acquisiti  a  tal  fine,  e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative  attivita'
istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati  personali  e  particolari
avverra' a cura dei soggetti a cio'  appositamente  autorizzati,  ivi
compresi quelli facenti parte della commissione prevista dal presente
bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate  e  con
l'ausilio di apposite banche  dati  automatizzate,  nei  modi  e  nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i  dati
personali e particolari sono raccolti e/o  successivamente  trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato  ai  seguenti  recapiti  e  mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it  -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  e
alla  posizione  giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato,
nonche' agli enti previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f)   il   periodo   di   conservazione   per   i    concorrenti
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti competenti; per  i  concorrenti  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 18 agosto 2021 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

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                                                           Allegato C 
 

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                                                           Allegato D 
 

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                                                           Allegato E 
 

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                                                           Allegato F 
 

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                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
 

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