Concorso per 1 personale non dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso-Riapertura

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Riapertura
Tipologia Contratto
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 30-07-2021
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RETTIFICA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'A ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-07-2021
Data Scadenza bando 29-08-2021
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RETTIFICA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e  in  particolare
l'art. 247; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   1,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  che  dispone  che,  al  fine  di
ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, prevedono, anche in  deroga  alla  disciplina  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.
272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le  modalita'  semplificate
di svolgimento delle  prove  previste  dalla  medesima  disposizione,
assicurandone comunque il profilo comparativo, tra  cui,  secondo  la
lettera  b),  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali  e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   2,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo  cui  le  amministrazioni,
nel  limite  delle  pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del  numero  di  partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con  le  modalita'  previste  dall'art.
247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato  di  emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
la  non  contestualita',  assicurando  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   3,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro,  fino  al
permanere dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi
sono pubblicati alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
le amministrazioni prevedono, qualora non  sia  stata  svolta  alcuna
attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali  di  cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui  al  comma
2, nel limite delle pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non  sia  stata  svolta
alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli
di cui al comma 1, lettera c), dandone  tempestiva  comunicazione  ai
partecipanti nelle medesime forme  di  pubblicita'  adottate  per  il
bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini
di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento
di personale non  dirigenziale,  l'espletamento  di  una  sola  prova
scritta e di una eventuale prova orale; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata  nella
riunione del 22 luglio 2021 con la quale e'  prorogato,  fino  al  31
dicembre 2021, lo stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione; 
    Viste  le  misure  in  materia  di  contrasto   alla   diffusione
dell'epidemia da COVID-19; 
    Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per  il
reclutamento  di  complessive  novantadue  unita'  di  personale  non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare  nell'area
funzionale  III,  fascia  retributiva   F1,   per   diversi   profili
professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana  per  la  cooperazione
allo sviluppo e del Ministero della transizione  ecologica  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 43 del 5 giugno 2020); 
    Considerato   che   relativamente   alla    predetta    procedura
concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima  dell'entrata  in
vigore del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata  svolta
alcuna attivita' selettiva; 
    Considerata l'esigenza rappresentata dall'Agenzia italiana per la
cooperazione  allo  sviluppo  d'intesa   con   il   Ministero   della
transizione ecologica, con nota prot. n. 20717 del 21 luglio 2021, di
procedere alla  modifica  del  bando  di  concorso  alla  luce  delle
disposizioni introdotte dal  citato  art.  10  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76; 
    Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  celerita'  della
procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo  comparativo  e
la parita' tra i partecipanti mediante lo svolgimento  di  una  prova
selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, e  la
valutazione dei titoli, con le modalita' previste dal successivo art.
9 del bando; 
    Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire  la  tutela
della  salute  pubblica  nell'attuale  situazione  epidemiologica  da
COVID-19; 
    Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando, ai  sensi  del
quale il concorso si  articola  attraverso  una  prova  preselettiva,
secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova
scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere  qualora  il
numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso sia superiore a due volte il numero  dei  posti  messi  a
concorso;  una  prova  selettiva  scritta,  secondo   la   disciplina
dell'art.  7;  una  prova  selettiva  orale,  secondo  la  disciplina
dell'art. 8; la valutazione dei titoli,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 9; 
    Considerato che il protocollo per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici adottato dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630  e
successive modificazioni, prevede che le prove selettive in  presenza
abbiano una durata  massima  di  sessanta  minuti  e  che,  pertanto,
risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova  scritta,
rideterminando  i  relativi  punteggi  secondo  la  proporzione  gia'
prevista dal bando; 
    Considerato che,  a  fronte  dell'applicazione  delle  misure  di
semplificazione di cui all'art. 10, comma  3,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune  delle  materie
della prova  preselettiva  e  della  prova  orale  siano  oggetto  di
valutazione nell'ambito della prova scritta; 
    Considerata la necessita' di modificare gli articoli 3, 4, 5,  6,
7, 8, 9 e 10 del predetto bando di concorso al fine  di  adottare  le
misure  di  semplificazione  previste  dall'art.  10,  comma  3,  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone  tempestiva  comunicazione
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate  per  il
bando e riaprendo i termini per la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica del bando 
 
    1. La procedura prevista dal  bando  di  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unita'
di personale non dirigenziale, a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da
inquadrare nell'area  funzionale  III,  fascia  retributiva  F1,  per
diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la
cooperazione  allo  sviluppo  e  del  Ministero   della   transizione
ecologica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020) e' modificata
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.
44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,
come segue: 
      a) la prova  preselettiva  di  cui  all'art.  6  del  bando  e'
soppressa; 
      b) la prova selettiva scritta di  cui  all'art.  7  del  bando,
cosi' come modificato dal  presente  provvedimento,  distinta  per  i
codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando,  e'  svolta
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
digitali  anche  in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'   sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque  la  trasparenza  e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti  i  partecipanti.  La  prova
selettiva  scritta  e'  altresi'  volta  a  verificare  la  capacita'
logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza  di
una seconda lingua straniera scelta tra spagnolo, francese,  arabo  e
portoghese e la conoscenza delle tecnologie informatiche  nonche'  le
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione. 
      c) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del  bando  e'
soppressa; 
      d) la fase di valutazione  dei  titoli  e'  svolta  secondo  la
disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal  presente
provvedimento. 
    2.  Per  effetto  della   nuova   denominazione   del   Ministero
destinatario del bando di cui  al  comma  1,  ovunque  occorrano,  le
parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare» sono  sostituite  dalle  parole  «Ministero  della  transizione
ecologica». 
    3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1: 
      a) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera a) e' soppressa; 
      b) all'art.  3,  comma  2,  lettera  b)  del  bando  le  parole
«riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di
cui alla precedente lettera a)» sono soppresse; 
      c) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera c) e' soppressa; 
      d) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea  «Le  prove  di  cui
alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed
esclusivamente mediante il supporto di  strumentazione  informatica.»
e' sostituito dal seguente periodo: «La prova di cui alla  precedente
lettera b) si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di  strumenti
informatici e digitali, anche in sedi decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire  il  medesimo   grado   di   selettivita'   tra   tutti   i
partecipanti.»; 
      e) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea  «La  prova  di  cui
alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta  in  videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro  tracciabilita';»  e'
soppresso; 
      f) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera d)  e'  sostituita
come segue: «la valutazione  dei  titoli  viene  effettuata,  con  le
modalita' previste dall'art.  9,  solo  a  seguito  dell'espletamento
della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati che hanno
superato la predetta prova e sulla  base  delle  dichiarazioni  degli
stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della  documentazione
prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi
a concorso,  redige  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei
titoli.»; 
      g) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera n) e' soppressa; 
      h) all'art. 4, comma 6,  del  bando  la  lettera  p)  e'  cosi'
sostituita: «la scelta della seconda lingua tra  spagnolo,  francese,
arabo e portoghese, la  cui  conoscenza  e'  oggetto  di  valutazione
nell'ambito della prova scritta;»; 
      i)  all'art.  4,  comma  9,  del  bando   il   periodo   «Detta
dichiarazione deve contenere esplicito riferimento  alle  limitazioni
che l'handicap determina in funzione delle procedure  preselettive  e
selettive.» e' sostituito dal  seguente:  «Detta  dichiarazione  deve
contenere  esplicito  riferimento  alle  limitazioni  che  l'handicap
determina in funzione della procedura selettiva.»; 
      j) all'art. 4 del bando, il comma 12 e' cosi'  sostituito:  «La
mancata esclusione dal procedimento  selettivo  non  costituisce,  in
ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della
domanda di partecipazione al concorso.»; 
      k) all'art. 4 del bando, il comma 16 e' cosi' sostituito: «Ogni
comunicazione concernente il concorso, compreso il  calendario  della
prova scritta e  del  relativo  esito  e'  effettuata  attraverso  il
predetto sistema "Step-One 2019". Data e luogo di  svolgimento  della
prova sono resi disponibili sul predetto sistema "Step-One 2019"  con
accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato,  almeno
dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento  della
stessa.»; 
      l)  all'art.  5,  comma  1,  del   bando   l'alinea   «Ciascuna
commissione  esaminatrice  e'  competente  per  l'espletamento  degli
adempimenti  previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso  di
cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai
sensi del successivo art. 9.» e' sostituito dal  seguente:  «Ciascuna
commissione  esaminatrice  e'  competente  per  l'espletamento  degli
adempimenti  previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' per le fasi del concorso di
cui al successivo art. 7 e per la valutazione dei titoli ai sensi del
successivo art. 9.»; 
      m) l'art. 6  del  bando,  recante  la  disciplina  della  prova
preselettiva, e' soppresso; e' altresi'  soppresso  ogni  riferimento
all'art. 6, ovunque occorra; 
      n) all'art. 7 del bando il comma 1  e'  cosi'  sostituito:  «La
fase selettiva scritta, distinta per i  codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, consiste nella  risoluzione  di  quaranta
quesiti a risposta multipla e si articola come segue: 
        a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare
le conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie: 
          codice AMM/AICS: 
          diritto amministrativo; 
          contabilita' di Stato e finanza pubblica; 
          contabilita' civilistica; 
          disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. 
          codice TEC/AICS: 
          diritto  dell'Unione   europea   e   delle   organizzazioni
internazionali; 
          geografia politica ed economica; 
          disciplina    e    organizzazione    della     cooperazione
internazionale per lo sviluppo; 
          project cycle management. 
          codice AMM/MATTM: 
          diritto amministrativo; 
          diritto dell'ambiente; 
          diritto internazionale dell'ambiente; 
          diritto dell'Unione europea; 
          pianificazione territoriale e urbanistica. 
        I predetti  quesiti  sono  altresi'  volti  a  verificare  la
capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 
        b) una parte composta da otto quesiti volta a  verificare  la
conoscenza della lingua inglese  di  livello  C1  del  Quadro  comune
europeo di  riferimento  per  le  lingue  e  di  una  seconda  lingua
straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese,  nonche'
la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze  digitali
volte  a  favorire  processi  di  innovazione  amministrativa  e   di
trasformazione digitale della pubblica amministrazione». 
      o) all'art. 7 del bando il comma  2  e'  cosi'  sostituito:  «A
ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
        risposta esatta: +0,75 punti; 
        mancata risposta: 0 punti; 
        risposta errata: -0,25 punti. 
      Alla suddetta prova sara' assegnato  un  punteggio  complessivo
massimo di trenta  punti.  La  prova  si  intende  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).»; 
      p) all'art. 7, comma 3, del bando il primo alinea e' sostituito
come   segue:   «La   prova   si   svolge   esclusivamente   mediante
strumentazione informatica e  piattaforme  digitali,  anche  in  sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti»; 
      q) all'art. 7 del bando il comma  5  e'  cosi'  sostituito:  «I
candidati  regolarmente  iscritti  on-line,  che  non  abbiano  avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola  con  il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti  a  presentarsi
per sostenere la prova scritta nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora
indicati sul sistema "Step-One 2019", nel pieno rispetto delle misure
di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
I  candidati  devono  presentarsi  con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda.»; 
      r) all'art. 7 del bando, il comma 8  e'  cosi'  sostituito:  «I
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno  a  disposizione
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo  previsto  per
la  prova,  il  sistema  interrompe  la   procedura   ed   acquisisce
definitivamente  le  risposte  fornite  dal  candidato  fino  a  quel
momento.  Fino  all'acquisizione   definitiva   il   candidato   puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema "Step-One 2019".»; 
      s) all'art. 7 del bando, il comma 9 e' soppresso; 
      t) l'art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale,
e' soppresso; e' altresi'  soppresso  ogni  riferimento  all'art.  8,
ovunque occorra; 
      u) all'art. 9 del bando il comma 1  e'  cosi'  sostituito:  «La
valutazione dei  titoli  e'  effettuata,  anche  mediante  ricorso  a
piattaforme  digitali,  dalla  commissione   esaminatrice   dopo   lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non
sono presi in considerazione.»; 
      v) all'art. 9,  comma  7,  del  bando  le  parole  «da  ciascun
candidato nella prova scritta, nella  prova  orale  e  del  punteggio
attribuito ai titoli»  sono  sostituite  dalle  parole:  «da  ciascun
candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli»; 
      w) all'art. 10, comma 6, del bando le  parole  «decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo,» sono sostituite dalle seguenti  parole:  «decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la  prova  scritta
con esito positivo,». 
                               Art. 2 
 
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
 
    1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1,  sono  riaperti  i
termini per la partecipazione al concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per  il  reclutamento  di  complessive  novantadue  unita'  di
personale  non  dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da
inquadrare nell'area  funzionale  III,  fascia  retributiva  F1,  per
diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la
cooperazione  allo  sviluppo  e  del  Ministero   della   transizione
ecologica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020),  cosi'  come
modificato dal presente provvedimento. 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet
all'indirizzo https//ripam.cloud previa registrazione  del  candidato
sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il  candidato
deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la  compilazione
e l'invio on-line della domanda devono  essere  completati  entro  il
trentesimo giorno, decorrente  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine  sara'  prorogato  al  primo  giorno
successivo   non   festivo.   Sono   accettate   esclusivamente    ed
indifferibilmente le domande inviate entro  le  ore  23,59  di  detto
termine. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo deve essere effettuato, a pena  di  esclusione,  il
versamento della quota di  partecipazione  di  euro  10,00  (dieci/00
euro) sulla base delle indicazioni  riportate  nel  suddetto  sistema
«Step-One 2019». Il versamento della  quota  di  partecipazione  deve
essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza  di  cui
al comma 2  del  presente  articolo.  Qualora  il  candidato  intenda
presentare domanda di partecipazione per piu' codici  concorsuali  di
cui all'art. 1, comma 1, del bando di concorso, il  versamento  della
quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. 
    5. I candidati con disabilita' devono  specificare,  in  apposito
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi  in  funzione  del
proprio  handicap  che  deve  essere  opportunamente  documentato  ed
esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   Commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve  contenere  esplicito  riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura
selettiva. La  concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della  Commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi
non eccedono il 50% del  tempo  assegnato  per  la  prova.  Tutta  la
documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul  proprio
handicap  deve   essere   inoltrata   a   mezzo   posta   elettronica
all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre  venti  giorni
dalla data di pubblicazione del  presente  provvedimento,  unitamente
all'apposito  modulo  compilato   e   sottoscritto   che   si   rende
automaticamente disponibile on-line  e  con  il  quale  si  autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato  inoltro  di
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    6.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate  con  certificazione  medica,
che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice  la  cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura  di  iscrizione  on-line  i  candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home-page del sistema «Step-One 2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
dovranno utilizzare, esclusivamente e previa  completa  compilazione,
gli appositi moduli di  assistenza  presenti  nelle  diverse  sezioni
della  procedura  di  registrazione  o  di  candidatura  del  sistema
«Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro  il  termine
di scadenza previsto per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione
delle richieste  inviate  nei  tre  giorni  antecedenti  il  medesimo
termine. Le richieste pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle
sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 
    8. Sono fatte salve le  domande  di  partecipazione  regolarmente
presentate alla data di scadenza dei  termini  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui
al comma 1, fermo restando che  coloro  che  hanno  gia'  inviato  la
candidatura possono modificare,  integrare  o  sostituire,  entro  il
termine di scadenza e nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  dal
precedente comma 2, le domande gia' presentate. In  tal  caso  verra'
presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo
e relativa al codice di concorso indicato. 
    9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al  concorso
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui  il  candidato  richiede  la
valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   prevista
dall'art. 4 del bando di cui al comma 1. 
    10.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto  rispetto  a  quanto  prescritto  nel  presente
provvedimento. 
                               Art. 3 
 
                        Forme di pubblicita' 
 
    1.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» -, sul  sito  http://riqualificazione.formez.it/  sul  sistema
«Step-One 2019» e sui siti web  istituzionali  delle  amministrazioni
interessate. 
                               Art. 4 
 
                        Mezzi di impugnazione 
 
    1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  in  sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
                               Art. 5 
 
                            Norme finali 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   nel   presente
provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art.  1,
comma 1, pubblicato, tra  l'altro,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  43
del 5 giugno 2020. 
      Roma, 28 luglio 2021 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'